Art. 7.
Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e
                     della tutela del territorio

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
comunica alla Commissione:
    a) entro  il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni,
entro  il  30  giugno, gli assi stradali principali su cui transitano
piu' di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali
su  cui  transitano  piu'  di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti
principali e gli agglomerati con piu' di 250.000 abitanti;
    b) entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
gli  altri  agglomerati  e  gli  altri  assi  stradali  e  ferroviari
principali;
    c) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3
e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle
mappature acustiche previsti all'allegato 6;
    d) entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3
e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani
stessi;
    e) entro  il  31 dicembre  2005,  informazioni sui valori limite,
espressi  in  Lden  e  Lnight,  in  vigore per il rumore del traffico
veicolare,  ferroviario  ed  aereo  in  prossimita'  degli aeroporti,
nonche' i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attivita'
industriali.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1, la regione o la provincia
autonoma  competente  e  le  societa'  e  gli enti gestori di servizi
pubblici  di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di
competenza,  comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
    a) entro  il  30 settembre  2005  e,  successivamente ogni cinque
anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);
    b) entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni,
i dati di cui al comma 1, lettera b);
    c) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3
e  6,  i  dati  relativi  alle  mappe  acustiche  strategiche ed alle
mappature acustiche previsti all'allegato 6;
    d) entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3
e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonche'
i  criteri  adottati  per  individuare  le  misure previste nei piani
stessi.