Art. 8.
              Informazione e consultazione del pubblico

  1.  L'informazione  relativa  alla  mappatura acustica e alle mappe
acustiche  strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di
cui  all'articolo  4  e'  resa accessibile dall'autorita' pubblica in
conformita'  alle  disposizioni  del  decreto legislativo 24 febbraio
1997,  n.  39,  e  successive  modificazioni, anche avvalendosi delle
tecnologie   di  telecomunicazione  informatica  e  delle  tecnologie
elettroniche disponibili.
  2.  I  soggetti  che,  ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno
l'obbligo  di  elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso
pubblico,  le  modalita' con le quali il pubblico puo' consultare gli
stessi    piani;   entro   quarantacinque   giorni   dalla   predetta
comunicazione chiunque puo' presentare osservazioni, pareri e memorie
in  forma  scritta  dei  quali  i soggetti proponenti i piani tengono
conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.
  3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati
allo   stesso   comma   2   disciplinano   ulteriori   modalita'   di
partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.
 
          Note all'art. 8:
              Per  il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 39,
          vedi note alle premesse.