Art. 9.
                       Modifica degli allegati

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,   di  concerto  con  i  Ministri  della  salute  e  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono
modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle
disposizioni   adottate   a  livello  comunitario  o  a  sopravvenute
conoscenze tecniche.