Allegato 4 (art. 3, comma 5) Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche 1. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti: a) la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico; b) il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico; c) il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore; d) il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5. 2. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di: a) grafici; b) dati numerici in tabulati; c) dati numerici in formato elettronico. 3. Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso: a) dal traffico veicolare; b) dal traffico ferroviario; c) dal traffico aeroportuale; d) dai siti di attivita' industriale, inclusi i porti. 4. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per: a) i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7; b) l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8; c) i piani d'azione ai sensi dell'art. 4. 5. I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7. 6. Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e piu' particolareggiate, come: a) una rappresentazione grafica; b) mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite; c) mappe di confronto, in cui la situazione esistente e' confrontata a svariate possibili situazioni future; d) mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno; e) la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonche' la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza. 7. La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6. 8. Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attivita' industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.