(all. 5 - art. 1)
                                                           Allegato 5
                                                    (art. 4, comma 5)

                 Requisiti minimi dei piani d azione

    1.   I  piani  d'azione  devono  comprendere  almeno  i  seguenti
elementi:
      a) una  descrizione  dell'agglomerato,  degli  assi  stradali e
ferroviari  principali  o  degli  aeroporti  principali e delle altre
sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
      b) l'autorita' competente;
      e) il contesto giuridico;
      d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
      e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica;
      f) una  valutazione  del  numero  stimato di persone esposte al
rumore,   l'individuazione   dei   problemi  e  delle  situazioni  da
migliorare;
      g) un  resoconto  delle  consultazioni pubbliche organizzate ai
sensi dell'art. 8;
      h) le   misure   antirumore  gia'  in  atto  e  i  progetti  in
preparazione;
      i) gli  interventi pianificati dalle autorita' competenti per i
successivi  cinque  anni, comprese le misure volte alla conservazione
delle aree silenziose;
      l) la strategia di lungo termine;
      m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili:
    fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici;
      n) disposizioni   per  la  valutazione  dell'attuazione  e  dei
risultati del piano d'azione.
    2.  Gli  interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle
proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
      a) pianificazione del traffico;
      b) pianificazione territoriale;
      c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
      d) scelta di sorgenti piu' silenziose;
      e) riduzione della trasmissione del suono;
      f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
    3.  I  piani  d'azione  devono  comprendere  stime  in termini di
riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno
o altro).
    4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica
di facile consultazione per il pubblico.