Allegato 5 (art. 4, comma 5) Requisiti minimi dei piani d azione 1. I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi: a) una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione; b) l'autorita' competente; e) il contesto giuridico; d) qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5; e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica; f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8; h) le misure antirumore gia' in atto e i progetti in preparazione; i) gli interventi pianificati dalle autorita' competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose; l) la strategia di lungo termine; m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi- efficacia e costi-benefici; n) disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione. 2. Gli interventi pianificati dalle autorita' nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio: a) pianificazione del traffico; b) pianificazione territoriale; c) accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti; d) scelta di sorgenti piu' silenziose; e) riduzione della trasmissione del suono; f) misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi. 3. I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro). 4. Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.