Art. 2. 1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' inserito il seguente articolo: «Art. 25-bis. (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili) - 1. L'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento di beni e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici, nonche' alla gestione ottimale degli immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le esigenze delle strutture della Presidenza. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza, eccettuate quelle concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Ufficio provvede: all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e servizi nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza; al collaudo e alla regolare esecuzione, per le materie di competenza, delle opere, degli interventi e delle forniture di beni e servizi. 3. L'Ufficio provvede, altresi', alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 4. All'Ufficio fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 5. Presso l'Ufficio e' istituito il Nucleo operativo per la logistica che costituisce ufficio di livello dirigenziale generale. 6. Nell'ambito dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili sono istituiti non piu' di tre servizi ivi compresi quelli in cui si articola il Nucleo di cui al comma precedente.».