Art. 2.
  1.  Dopo  l'art.  25  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento
delle   strutture   generali   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri», e' inserito il seguente articolo:
    «Art.  25-bis. (Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi
e  per  la gestione degli immobili) - 1. L'Ufficio per l'acquisizione
dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, provvede, in
un  quadro  unitario di programmazione generale annuale e pluriennale
coerente   con  le  esigenze  di  funzionamento  della  Presidenza  e
compatibile  con  le  risorse  finanziarie, all'approvvigionamento di
beni  e servizi, esclusi quelli di competenza del dipartimento per le
risorse  umane  ed  i  servizi  informatici,  nonche'  alla  gestione
ottimale  degli  immobili e alla razionalizzazione degli spazi per le
esigenze  delle  strutture  della  Presidenza.  Gestisce le emergenze
all'interno   delle   sedi   della   Presidenza,   eccettuate  quelle
concernenti i servizi informatici e di telecomunicazione.
  2.  Per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti, l'Ufficio provvede:
all'analisi,  alla  programmazione, alla gestione ed alla valutazione
delle scelte inerenti le esigenze locative e l'acquisizione di beni e
servizi  nonche'  all'avvio  e alla gestione delle connesse procedure
amministrative,  ivi  comprese  quelle  di  adesione alle convenzioni
stipulate  ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
assicurandone  anche  il  monitoraggio  e la gestione operativa quale
referente  unico  della  Presidenza;  al  collaudo  e  alla  regolare
esecuzione,   per  le  materie  di  competenza,  delle  opere,  degli
interventi e delle forniture di beni e servizi.
  3.   L'Ufficio  provvede,  altresi',  alla  programmazione  e  alla
realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e
degli  impianti  e  al  coordinamento degli interventi strutturali ai
fini  dell'applicazione  della  normativa concernente la tutela della
salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
  4.  All'Ufficio fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione
ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di
lavoro.
  5.  Presso  l'Ufficio  e'  istituito  il  Nucleo  operativo  per la
logistica che costituisce ufficio di livello dirigenziale generale.
  6.  Nell'ambito  dell'Ufficio  per  l'acquisizione  dei  beni e dei
servizi  e  per la gestione degli immobili sono istituiti non piu' di
tre  servizi  ivi compresi quelli in cui si articola il Nucleo di cui
al comma precedente.».