Art. 3.
  1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23  luglio  2002  citato  in premessa, concernente «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il
Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici»;
    b) al  comma  2,  dopo  la  lettera  b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis)  l'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la
gestione degli immobili»;
    c) al  comma  6,  le  parole «Dipartimento per le risorse umane e
strumentali»  sono  sostituite  dalle  parole  «Dipartimento  per  le
risorse umane ed i servizi informatici».