Art. 3. 1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 citato in premessa, concernente «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici»; b) al comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: «b-bis) l'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili»; c) al comma 6, le parole «Dipartimento per le risorse umane e strumentali» sono sostituite dalle parole «Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici».