Art. 5.
  1. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'art.
4,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio  2002,  concernenti  l'organizzazione interna del Dipartimento
per  le  risorse  umane  ed  i servizi informatici e dell'Ufficio per
l'acquisizione  dei  beni  e  dei  servizi  e  per  la gestione degli
immobili,  i  compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  9  dicembre  2002, concernente la disciplina sull'autonomia
fmanziaria  e  contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 aprile  2004,  attribuisce  al Dipartimento per le risorse umane e
strumentali   si  intendono  attribuiti,  per  quanto  di  rispettiva
competenza,  al  Dipartimento  per  le  risorse  umane  ed  i servizi
informatici  ed all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi
e per la gestione degli immobili.