Art. 5. 1. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, concernenti l'organizzazione interna del Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e dell'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, concernente la disciplina sull'autonomia fmanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2004, attribuisce al Dipartimento per le risorse umane e strumentali si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici ed all'Ufficio per l'acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili.