Art. 6.
  1.  Ai  fini  dell'invarianza della spesa al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 23 luglio 2002, relativo all'ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art.  5,  comma 5, secondo periodo ed all'art. 5, comma 5,
terzo periodo, la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»;
    b) all'art.  22,  comma 4, la parola «dodici» e' sostituita dalla
parola «undici»;
    c) all'art. 29, comma 4, le parole «fino ad un massimo di cinque»
sono sostituite dalle parole «fino ad un massimo di tre».