Art. 2. 1. L'Ateneo presso cui lo studente risulta gia' immatricolato versa all'Ateneo presso cui il medesimo si trasferisce quanto gia' pagato a titolo di prima rata di immatricolazione. 2. L'Ateneo presso cui lo studente si trasferisce definisce i conguagli, positivi o negativi, al fine della quantificazione della complessiva quota annuale della relativa contribuzione.