Art. 2.
  1. L'Ateneo presso cui lo studente risulta gia' immatricolato versa
all'Ateneo presso cui il medesimo si trasferisce quanto gia' pagato a
titolo di prima rata di immatricolazione.
  2.  L'Ateneo  presso  cui  lo  studente  si trasferisce definisce i
conguagli,  positivi  o negativi, al fine della quantificazione della
complessiva quota annuale della relativa contribuzione.