IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province autonome del territorio nazionale; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalita' per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti afferenti le denominazioni di origine controllate e le denominazioni di origine controllate e garantite, e negli elenchi delle vigne per le indicazioni geografiche tipiche e norme aggiuntive; Vista la domanda inoltrata dalla Confagricoltura, Coldiretti e CIA della Provincia di Varese in data 28 luglio 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della Indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere della regione Lombardia del 25 febbraio 2005, prot. n. 5718, nonche' il parere del 21 giugno 2005, prot. n. 17313, espressi sulla domanda sopra citata; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica di che trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 5 agosto 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni, da parte degli interessati, relativi al parere e alla proposta sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal suddetto Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Ronchi Varesini» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2005.