Art. 3.
  1.  L'indicazione  geografica  tipica,  riconosciuta  ai  sensi del
presente decreto, decade nei seguenti casi:
    a) riconoscimento  di  una  denominazione  di origine controllata
costituita  da  un  nome  geografico o parte di esso utilizzato nella
indicazione geografica tipica interessata;
    b)  riconoscimento  di  una  denominazione di origine controllata
costituita   da   un   nome   geografico  per  il  quale  l'esistenza
dell'indicazione geografica tipica interessata possa ritenersi atta a
generare confusione;
    c) riconoscimento  di  una denominazione di origine controllata o
controllata  e garantita, di una sottozona contraddistinta da un nome
geografico  per il quale possono determinarsi le situazioni di cui ai
precedenti punti a) e b).
  La  decadenza  di  cui  al  presente comma lascia salvi gli effetti
prodotti  dalla  relativa indicazione geografica tipica, con riguardo
alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione, fino
ad esaurimento, delle giacenze dei vini interessati.