Art. 2. Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale 1. I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti, soggette ad un regime giuridico di concessione o affidamento, comprovato dall'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'ente gestore della rete di gasdotti e l'ente concedente, non possono essere riclassificati come reti o gasdotti di trasporto regionale. L'appartenenza dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche dai relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica anche ai potenziamenti dei gasdotti in questione. 2. I gasdotti facenti parte delle reti di trasporto regionale esistenti che, alla data del presente decreto, hanno concorso alla formazione del valore dell'attivo immobilizzato ai fini della definizione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale, ed i relativi potenziamenti effettuati dal medesimo proprietario della rete, continuano ad essere considerati appartenenti alle reti di trasporto regionale esistenti, purche' non espressamente realizzati nell'ambito di concessione o affidamento del servizio di distribuzione da parte degli enti locali. 3. Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti, che non rientrano tra quelli di cui al comma 1, possono essere classificati come gasdotti o reti di trasporto regionale, qualora soddisfino i seguenti requisiti: a) i gasdotti sono di proprieta' dell'impresa che intende effettuare l'attivita' di trasporto di gas naturale nei gasdotti stessi; b) i gasdotti sono alimentati da altre reti di trasporto nazionale o regionale, alimentano separatamente almeno due reti di distribuzione, e non presentano o non e' per essi previsto l'allacciamento diretto di clienti finali, salvo i casi di cui all'art. 3, commi 2 e 3; c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar; d) la rete dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei necessari impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni; e) la rete dispone di strumentazione per il monitoraggio della qualita' del gas in transito e la definizione del potere calorifico superiore agli ingressi e alle uscite; f) l'estensione della rete e' regionale o quantomeno la rete attraversa una pluralita' di territori comunali. 4. L'impresa di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i gasdotti di cui al comma 3, di cui detiene la proprieta', deve disporre di: a) un sistema di dispacciamento, sistemi atti alla funzione di bilanciamento e documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti al corretto interfacciamento con le reti collegate, con gli utenti del servizio, di sistemi e strutture atte alle comunicazioni di servizio; b) una infrastruttura tecnica per l'esercizio e l'emergenza adeguata alle dimensioni del trasporto stesso; c) una struttura organizzativa propria dell'attivita' di trasporto; d) autorizzazioni e concessioni pubbliche e private necessari all'esercizio dell'infrastruttura; e) conoscenze tecniche e operative atte a pianificare e gestire l'operativita' dell'infrastruttura in modo corretto e in condizioni di sicurezza; f) risorse umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza; g) risorse finanziarie adeguate allo svolgimento delle attivita' di trasporto, nonche' a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza del sistema di trasporto. 5. L'impresa di trasporto di gas naturale che gestisce reti di trasporto regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, non puo' effettuare attivita' di distribuzione e pertanto deve essere separata, quanto meno societariamente, dai soggetti che effettuano attivita' di distribuzione di gas naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2003/55/CE, il gestore del sistema di trasporto, dal 1° luglio 2004, deve essere indipendente dalle altre attivita' non connesse al trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale. 6. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionale garantiscono i livelli e gli standard qualitativi e di sicurezza del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto e i livelli essenziali di qualita' e sicurezza relativi alla fornitura agli stessi clienti, quali l'odorizzazione del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorita' n. 152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili. 7. Le imprese di trasporto che gestiscono reti di trasporto regionali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, comunicano al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto informatico, l'elenco dei gasdotti facenti parte delle rispettive reti di trasporto regionale, utilizzando il modulo riportato in allegato, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto, nonche' la documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e 4. 8. Le imprese di cui al comma 7, sono tenute a comunicare al Ministero delle attivita' produttive, entro il 31 gennaio di ogni anno, eventuali variazioni intervenute o previste.