Art. 2.
    Criteri di classificazione delle reti di trasporto regionale
  1.  I gasdotti facenti parte delle reti di distribuzione esistenti,
soggette  ad  un  regime  giuridico  di  concessione  o  affidamento,
comprovato  dall'esistenza  di  un  rapporto  contrattuale tra l'ente
gestore  della  rete  di  gasdotti  e  l'ente concedente, non possono
essere  riclassificati  come  reti o gasdotti di trasporto regionale.
L'appartenenza  dei gasdotti alla rete di distribuzione risulta anche
dai  relativi stati di consistenza. La stessa disposizione si applica
anche ai potenziamenti dei gasdotti in questione.
  2.  I  gasdotti  facenti  parte  delle  reti di trasporto regionale
esistenti  che,  alla  data del presente decreto, hanno concorso alla
formazione   del  valore  dell'attivo  immobilizzato  ai  fini  della
definizione  delle  tariffe  di  trasporto  e  dispacciamento del gas
naturale,   ed  i  relativi  potenziamenti  effettuati  dal  medesimo
proprietario   della   rete,   continuano   ad   essere   considerati
appartenenti  alle reti di trasporto regionale esistenti, purche' non
espressamente realizzati nell'ambito di concessione o affidamento del
servizio di distribuzione da parte degli enti locali.
  3.  Le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti,
che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui  al comma 1, possono essere
classificati  come  gasdotti  o  reti di trasporto regionale, qualora
soddisfino i seguenti requisiti:
    a) i   gasdotti  sono  di  proprieta'  dell'impresa  che  intende
effettuare  l'attivita'  di  trasporto  di  gas naturale nei gasdotti
stessi;
    b)  i  gasdotti  sono  alimentati  da  altre  reti  di  trasporto
nazionale  o  regionale,  alimentano separatamente almeno due reti di
distribuzione,   e   non  presentano  o  non  e'  per  essi  previsto
l'allacciamento  diretto  di  clienti  finali,  salvo  i  casi di cui
all'art. 3, commi 2 e 3;
    c) la pressione di esercizio deve essere non inferiore a 5 bar;
    d) la  rete  dispone di impianti di misura almeno in uscita e dei
necessari impianti di regolazione dei flussi e delle pressioni;
    e) la  rete  dispone  di strumentazione per il monitoraggio della
qualita'  del  gas in transito e la definizione del potere calorifico
superiore agli ingressi e alle uscite;
    f) l'estensione  della  rete  e'  regionale  o quantomeno la rete
attraversa una pluralita' di territori comunali.
  4.  L'impresa  di trasporto di gas naturale per gestire le reti e i
gasdotti  di  cui  al  comma  3,  di  cui detiene la proprieta', deve
disporre di:
    a) un  sistema  di  dispacciamento, sistemi atti alla funzione di
bilanciamento  e  documentazione dei flussi, sistemi e strutture atti
al  corretto  interfacciamento  con le reti collegate, con gli utenti
del  servizio,  di  sistemi  e  strutture  atte alle comunicazioni di
servizio;
    b) una  infrastruttura  tecnica  per  l'esercizio  e  l'emergenza
adeguata alle dimensioni del trasporto stesso;
    c) una   struttura   organizzativa   propria   dell'attivita'  di
trasporto;
    d) autorizzazioni  e  concessioni  pubbliche  e private necessari
all'esercizio dell'infrastruttura;
    e) conoscenze  tecniche  e operative atte a pianificare e gestire
l'operativita'  dell'infrastruttura  in modo corretto e in condizioni
di sicurezza;
    f) risorse  umane in possesso di qualifiche necessarie ad operare
sull'infrastruttura in situazioni ordinarie e di emergenza;
    g) risorse  finanziarie adeguate allo svolgimento delle attivita'
di  trasporto,  nonche'  a contribuire allo sviluppo e alla sicurezza
del sistema di trasporto.
  5.  L'impresa  di  trasporto  di  gas naturale che gestisce reti di
trasporto  regionale,  ai  sensi  dell'art.  21, comma 1, del decreto
legislativo   n.   164/2000,   non   puo'   effettuare  attivita'  di
distribuzione   e   pertanto   deve   essere  separata,  quanto  meno
societariamente,   dai   soggetti   che   effettuano   attivita'   di
distribuzione  di  gas  naturale. Inoltre, ai sensi dell'art. 9 della
direttiva  2003/55/CE,  il  gestore  del  sistema  di  trasporto, dal
1° luglio  2004,  deve  essere indipendente dalle altre attivita' non
connesse al trasporto, oltre che come forma giuridica, anche sotto il
profilo dell'organizzazione e del potere decisionale.
  6.  Le  imprese  di  trasporto  che  gestiscono  reti  di trasporto
regionale  garantiscono  i  livelli  e  gli standard qualitativi e di
sicurezza  del trasporto a tutela dei clienti direttamente allacciati
alle reti di trasporto e i livelli essenziali di qualita' e sicurezza
relativi  alla  fornitura  agli stessi clienti, quali l'odorizzazione
del gas e l'assicurazione di cui alla deliberazione dell'Autorita' n.
152/03, nel caso detti gasdotti servano direttamente clienti civili.
  7.  Le  imprese  di  trasporto  che  gestiscono  reti  di trasporto
regionali,  entro  tre  mesi dalla data di pubblicazione del presente
decreto,   comunicano  al  Ministero  delle  attivita'  produttive  -
Direzione  generale per l'energia e le risorse minerarie, su supporto
informatico,  l'elenco  dei  gasdotti  facenti parte delle rispettive
reti  di  trasporto  regionale,  utilizzando  il  modulo riportato in
allegato, che e' parte integrante e sostanziale del presente decreto,
nonche'  la  documentazione comprovante quanto stabilito ai commi 3 e
4.
  8.  Le  imprese  di  cui  al  comma  7, sono tenute a comunicare al
Ministero  delle  attivita'  produttive,  entro il 31 gennaio di ogni
anno, eventuali variazioni intervenute o previste.