Art. 3.
Criteri  per  l'allacciamento  diretto  di  clienti  finali a reti di
                         trasporto regionali
  1.  Ai  sensi degli articoli 8, commi 2 e 3, 16, comma 2, 24, comma
2,  e  25,  comma  1,  del decreto legislativo n. 164/2000, che hanno
modificato   la   precedente   prerogativa   di   esclusivita'  delle
concessioni  di  distribuzione  di  gas  naturale, sono riportati nei
seguenti  commi alcuni criteri per l'allacciamento diretto di clienti
finali a reti di trasporto regionali.
  2.  I  clienti  finali  diversi  da  quelli civili hanno diritto di
richiedere  l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale
nei seguenti casi:
    a) nuovi   clienti  aventi  particolari  necessita'  tecniche  di
fornitura,  segnatamente  per  quanto  concerne  la  pressione e/o la
portata  di gas naturale, non soddisfacibili da parte dell'impresa di
distribuzione;
    b) clienti gia' serviti dalla rete di distribuzione, le cui nuove
necessita'   di   fornitura   per  intervenute  nuove  esigenze,  con
particolare  riferimento  alla pressione e/o alla portata di gas, non
possono essere piu' soddisfatte dall'impresa di distribuzione;
    c) nuovi clienti ai quali l'impresa di distribuzione ha rifiutato
l'accesso   in   quanto  le  opere  di  allacciamento  non  risultano
tecnicamente  ed  economicamente  realizzabili  in  base  ai  criteri
stabiliti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
  3.  I nuovi clienti finali non ancora allacciati, diversi da quelli
sopra    elencati,    che   pur   potendo   tecnicamente   richiedere
l'allacciamento   al  distributore  operante  nella  zona,  intendono
richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale,
devono  sostenere  i  maggiori  costi  relativi alle opere necessarie
all'allacciamento,   non  risultando  ammissibile  che  l'impresa  di
trasporto   realizzi   interamente  a  proprio  carico  le  opere  di
allacciamento  a  loro favore, addossandone l'onere sui corrispettivi
generali   delle  tariffe  di  trasporto  e  quindi  a  carico  della
collettivita' dei clienti.
  4.  Ad  eccezione  di  quanto stabilito al comma 2, lettera b), non
puo'   essere   richiesto  l'allacciamento  alla  rete  di  trasporto
regionale da clienti finali gia' allacciati a reti di distribuzione e
che  quindi hanno gia' accesso al sistema, sia in quanto per essi non
si  configura il diritto di ottenere un nuovo allacciamento alla rete
di   trasporto,  sia  perche'  tale  allacciamento  potrebbe  causare
discriminazioni  e  penalizzazioni  nei confronti degli altri clienti
allacciati alla rete di distribuzione.