Art. 4.
                         Disposizioni finali
  1.  L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari
provvedimenti    in    applicazione    di   quanto   stabilito   agli
articoli precedenti, ivi comprese le sanzioni da applicare in caso di
inadempienza  da  parte  delle  imprese,  con l'obiettivo di una equa
ripartizione  degli  obblighi  e  degli impegni economici tra tutti i
soggetti  interessati,  nonche'  ai  fini della tutela dei livelli di
qualita'  e  di  sicurezza  nei  confronti  dei clienti finali civili
allacciati alle reti di trasporto regionale.
  2.  Il  presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  ufficiale degli idrocarburi e
della  geotermia  e  nel  sito internet del Ministero delle attivita'
produttive, entra in vigore dalla data della pubblicazione.
    Roma, 29 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Scajola