Art. 4. Disposizioni finali 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas adotta i necessari provvedimenti in applicazione di quanto stabilito agli articoli precedenti, ivi comprese le sanzioni da applicare in caso di inadempienza da parte delle imprese, con l'obiettivo di una equa ripartizione degli obblighi e degli impegni economici tra tutti i soggetti interessati, nonche' ai fini della tutela dei livelli di qualita' e di sicurezza nei confronti dei clienti finali civili allacciati alle reti di trasporto regionale. 2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data della pubblicazione. Roma, 29 settembre 2005 Il Ministro: Scajola