IL DIRETTORE GENERALE
             della sanita' veterinaria e degli alimenti

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.  74  del  28 marzo  1996)  concernente  le
semplificazioni  procedurali e in particolare l'art. 2 del decreto in
questione,  relativo  alle  semplificazioni  applicabili  a  prodotti
uguali  ad  altri  gia'  autorizzati,  in  applicazione  dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita   di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  e  in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, corretto ed
integrato  dal  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,  concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista   la   domanda  presentata  il  3 giugno  2005  e  successiva
integrazione  del  28 luglio 2005 dall'Impresa Dow Agrosciences B.V.,
con  sede legale in Aert Van Nestraat, 45 - Rotterdam (Olanda) e sede
secondaria  in  Italia,  via  Patroclo  n.  21  -  Milano, diretta ad
ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Paladin»,  uguale  al prodotto di riferimento denominato «Clincher»,
contenente  la  sostanza  attiva  cyhalofop-butile, registrato a nome
dell'impresa  medesima  al  n.  9833 con decreto del 30 novembre 1998
modificato  successivamente  con  decreti  di  cui  l'ultimo  in data
30 giugno 2005;
  Rilevato  che  la verifica tecnica giuridica d'ufficio ha accertato
la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni
procedurali citate e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
«Clincher»;
    nel frattempo non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza    dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento;
  Rilevato  che  per  il  rilascio  di  tale  autorizzazione  non  e'
richiesto  il  parere  della  commissione  consultiva  per i prodotti
fitosanitari  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre
2012  l'Impresa  Dow  Agrosciences  B.V., con sede legale in Aert Van
Nestraat  n. 45 - Rotterdam (Olanda) e sede secondaria in Italia, via
Patroclo  n. 21 - Milano, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario denominato PALADIN con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-3-5-10-20-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:  Diachem Spa U.P. SIFA, in Caravaggio (Bergamo), autorizzato
con  decreti  del  26 marzo  1987/7 giugno  2002;  Torre  S.r.l.,  in
Torrenieri  fraz.  Montalcino  (Siena),  autorizzato  con decreti del
31 luglio 1975/23 settembre 2003; Isagro S.p.a., in Aprilia (Latina),
autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004; importato
in  confezioni  pronte per l'impiego dallo stabilimento della impresa
estera Dow Agrosciences S.A. - Drusenheim (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12707.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 ottobre 2005
                                     Il direttore generale: Marabelli