Art. 2. Determinazione dello stoccaggio minerario 1. L'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001, e' modificato come segue: «b) il rapporto tra la portata media giornaliera su base annua, riferita alla produzione totale proveniente dalle concessioni di un medesimo titolare, e la portata equivalente alla somma delle quantita' massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto di fornitura, definito come fattore di carico, non deve essere superiore alla modulazione minima assicurata dai contratti di importazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che risulta pari a 0,9 ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo stesso.».