Art. 2.
              Determinazione dello stoccaggio minerario

  1.  L'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 9 maggio 2001, e'
modificato come segue:
  «b)  il  rapporto  tra  la portata media giornaliera su base annua,
riferita  alla  produzione totale proveniente dalle concessioni di un
medesimo   titolare,  e  la  portata  equivalente  alla  somma  delle
quantita'  massime giornaliere da erogare in base a ciascun contratto
di  fornitura,  definito  come  fattore  di  carico,  non deve essere
superiore   alla  modulazione  minima  assicurata  dai  contratti  di
importazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del  decreto  legislativo  n. 164 del 2000, che risulta pari a 0,9 ai
sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto legislativo stesso.».