Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni riportate all'articolo 2 del decreto n. 79/99, escluso il comma 15. 2. Per i soli impianti di cui all'articolo l, comma 2, lettere a) e b), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni: a) producibilita' di un impianto e' la media aritmetica dei valori della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente realizzata negli ultimi cinque anni solari, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive; b) producibilita' attesa e' la produzione annua netta ottenibile dall'impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione o, nel caso di potenziamento, rifacimento totale o parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto; c) producibilita' aggiuntiva di un impianto e' l'aumento di produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilita' prima dell'intervento, di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a seguito di un potenziamento; d) produzione lorda di un impianto e' la somma, espressa in MWh, delle quantita' di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza; e) produzione netta di un impianto e' la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, espresse in MWh, come comunicata all'Ufficio tecnico di finanza; f) data di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento; g) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la data, comunicata dal produttore al Gestore della rete di trasmissione nazionale, nel seguito Gestore della rete e all'Osservatorio nazionale delle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nonche' all'Ufficio tecnico di finanza, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi; h) periodo di avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera f), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera g). i) potenziamento, o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una producibilita' aggiuntiva dell'impianto medesimo, come definita alla lettera c). l) riduzione complessiva delle emissioni di anidride carbonica ottenuta utilizzando l'idrogeno come vettore energetico e' la riduzione delle emissioni di anidride carbonica calcolata includendo le emissioni del ciclo di produzione dell'idrogeno in misura non inferiore al 5% delle emissioni che sarebbero state realizzate nella produzione da fonte convenzionale dei medesimi quantitativi di energia elettrica. 3. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti definizioni: a) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' un sistema integrato, costituito dalle sezioni di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore che rispettano i criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e da una rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore, cogenerato dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralita' di edifici o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli usi igienico-sanitari e la climatizzazione, il riscaldamento, il raffrescamento, il condizionamento di ambienti a destinazione residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel caso di ambienti a destinazione industriale, degli impieghi in apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali. La rete di teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le seguenti condizioni: i. alimentare tipicamente, mediante una rete di trasporto dell'energia termica, una pluralita' di edifici o ambienti; ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacita' del sistema, consentire l'allacciamento alla rete di ogni potenziale cliente secondo principi di non discriminazione; iii.la cessione dell'energia termica a soggetti terzi deve essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio secondo principi di non discriminazione e di interesse pubblico, nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico. b) Quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento e' la parte dell'energia termica utile prodotta, come definita dall'articolo 1, lettera o), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, effettivamente destinata e utilizzata, tramite o mediante cessione a una rete di teleriscaldamento, negli impieghi di cui alla lettera a), al netto dell'energia termica prodotta da eventuali caldaie di integrazione, di riserva o ausiliarie o di altre fonti di calore non cogenerativi. c) Data in entrata in esercizio dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, ai soli fini del presente decreto, e' la data alla quale ha luogo la prima cessione del calore cogenerato attraverso la rete di teleriscaldamento, come comunicata dal produttore al Gestore della rete. d) Data in entrata in esercizio commerciale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' la data comunicata dal produttore al Gestore della rete, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei certificati verdi sulla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. e) Periodo di avviamento e collaudo dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' il periodo, comunque non superiore a quarantotto mesi intercorrente tra la data di entrata in esercizio di un impianto, di cui alla lettera c), e la data di entrata in esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla lettera d). f) Caldaie di integrazione, di riserva e ausiliarie sono le caldaie che producono esclusivamente calore, utilizzato in aggiunta o in sostituzione del calore cogenerato. g) Potenziamento dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' l'intervento impiantistico-tecnologico che prevede l'estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, come definita alla lettera i), e che comporta una producibilita' aggiuntiva, come definita alla lettera h) con riferimento al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno pari al 15%. h) Producibilita' aggiuntiva di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' l'aumento, ottenuto a seguito di un potenziamento, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come definita alla lettera b), rispetto alla media aritmetica dei valori della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata negli ultimi tre anni solari precedenti l'intervento, al netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le ordinarie esigenze manutentive. i) Tubazione primaria della rete di teleriscaldamento e' la rete di trasporto del calore esercita a temperatura e pressione controllate a bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di utenza. j) Rifacimento totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno trenta anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti della rete di teleriscaldamento e delle principali parti dell'impianto, tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore e la tubazione primaria della rete di teleriscaldamento. k) Rifacimento parziale dell'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito sull'impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, come definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con componenti nuovi delle principali parti dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli alternatori, le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di calore. Rientra in questo caso anche la nuova realizzazione di un impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, o di una sezione del medesimo impianto, associati ad una rete di teleriscaldamento esistente. l) Realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento con centrale esistente e' la nuova realizzazione di una rete di teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente, o ad un impianto di generazione di energia elettrica esistente, trasformato in impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento. m) Impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento di nuova costruzione e' l'impianto, come definito alla lettera a), le cui sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore hanno effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico in data successiva al 28 settembre 2004, e che ha effettuato la prima cessione del calore cogenerato attraverso una rete di teleriscaldamento in data successiva al 28 settembre 2004. Rientra in questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di cogenerazione di un esistente impianto di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento, accompagnata da una estensione della tubazione primaria della rete di teleriscaldamento, come definita alla lettera i), che consente un aumento, imputabile alla nuova sezione, della quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, cosi' come calcolato con riferimento alla valutazione della producibilita' aggiuntiva, di cui alla precedente lettera h). n) Fonti di calore non cogenerativo, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono costituite dal recupero di calore da processi industriali o dagli impianti in assetto non cogenerativo di termovalorizzazione, di combustione delle biomasse, geotermici. 2. Valgono, per quanto applicabili, le definizioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni.