Art. 2
                            (Definizioni)

   1.  Ai  fini del presente decreto valgono le definizioni riportate
all'articolo 2 del decreto n. 79/99, escluso il comma 15.
   2.  Per  i  soli  impianti di cui all'articolo l, comma 2, lettere
a) e  b), valgono, in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le
seguenti definizioni:
    a) producibilita'  di  un  impianto  e'  la  media aritmetica dei
valori  della produzione annua netta, espressa in MWh, effettivamente
realizzata  negli  ultimi  cinque  anni solari, al netto di eventuali
periodi  di  fermata  dell'impianto  eccedenti  le ordinarie esigenze
manutentive;
    b) producibilita'  attesa e' la produzione annua netta ottenibile
dall'impianto,  espressa  in MWh, valutata in base ai dati storici di
produzione  o,  nel  caso  di  potenziamento,  rifacimento  totale  o
parziale, o nuova costruzione, in base ai dati di progetto;
    c) producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  e'  l'aumento di
produzione annua netta, espresso in MWh, rispetto alla producibilita'
prima  dell'intervento,  di cui alla lettera a), atteso od ottenuto a
seguito di un potenziamento;
    d) produzione  lorda di un impianto e' la somma, espressa in MWh,
delle  quantita'  di  energia  elettrica  prodotte  da tutti i gruppi
generatori  interessati,  come risultante dalla misura ai morsetti di
uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di
finanza;
    e) produzione  netta  di  un  impianto  e'  la  produzione  lorda
diminuita  dell'energia  elettrica  assorbita dai servizi ausiliari e
delle  perdite  nei  trasformatori  principali, espresse in MWh, come
comunicata all'Ufficio tecnico di finanza;
    f) data  di entrata in esercizio di un impianto e' la data in cui
si  effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il
sistema elettrico, anche a seguito di potenziamento;
    g) data  di entrata in esercizio commerciale di un impianto e' la
data, comunicata dal produttore al Gestore della rete di trasmissione
nazionale,   nel   seguito  Gestore  della  rete  e  all'Osservatorio
nazionale  delle  fonti  rinnovabili  e l'efficienza negli usi finali
dell'energia  di  cui  all'articolo  16  del  decreto  legislativo 29
dicembre  2003,  n.  387,  nonche'  all'Ufficio tecnico di finanza, a
decorrere dalla quale ha inizio il periodo di diritto al rilascio dei
certificati verdi;
    h) periodo  di  avviamento e collaudo e' il periodo, comunque non
superiore  a  diciotto  mesi, intercorrente tra la data di entrata in
esercizio  di  un  impianto,  di  cui  alla  lettera f), e la data di
entrata  in  esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla
lettera g).
    i) potenziamento,  o ripotenziamento, e' l'intervento tecnologico
eseguito  su  un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni,
tale   da  consentire  una  producibilita'  aggiuntiva  dell'impianto
medesimo, come definita alla lettera c).
    l) riduzione  complessiva  delle  emissioni di anidride carbonica
ottenuta   utilizzando  l'idrogeno  come  vettore  energetico  e'  la
riduzione  delle emissioni di anidride carbonica calcolata includendo
le  emissioni  del  ciclo  di  produzione dell'idrogeno in misura non
inferiore  al 5% delle emissioni che sarebbero state realizzate nella
produzione  da  fonte  convenzionale  dei  medesimi  quantitativi  di
energia elettrica.
   3. Per i soli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
valgono,  in aggiunta alle definizioni di cui al comma 1, le seguenti
definizioni:
    a) Impianto  di cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' un
sistema  integrato,  costituito  dalle  sezioni  di  un  impianto  di
produzione  combinata  di energia elettrica e calore che rispettano i
criteri  definiti  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai
sensi  dell'articolo  2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, e
da  una  rete  di  teleriscaldamento per la distribuzione del calore,
cogenerato  dall'impianto di cogenerazione medesimo, a una pluralita'
di  edifici  o ambienti per impieghi connessi prevalentemente con gli
usi  igienico-sanitari  e  la  climatizzazione,  il riscaldamento, il
raffrescamento,   il   condizionamento  di  ambienti  a  destinazione
residenziale, commerciale, industriale e agricola, ad esclusione, nel
caso  di  ambienti  a  destinazione  industriale,  degli  impieghi in
apparecchiature e macchine a servizio di processi industriali.
   La  rete  di  teleriscaldamento deve soddisfare contestualmente le
seguenti condizioni:
     i.  alimentare  tipicamente,  mediante  una  rete  di  trasporto
dell'energia termica, una pluralita' di edifici o ambienti;
     ii. essere un sistema aperto ovvero, nei limiti di capacita' del
sistema,  consentire  l'allacciamento  alla  rete  di ogni potenziale
cliente secondo principi di non discriminazione;
     iii.la  cessione  dell'energia  termica  a  soggetti  terzi deve
essere regolata da contratti di somministrazione, atti a disciplinare
le  condizioni  tecniche  ed  economiche  di  fornitura  del servizio
secondo  principi  di  non  discriminazione  e di interesse pubblico,
nell'ambito delle politiche per il risparmio energetico.
    b) Quota  di  energia  termica  effettivamente  utilizzata per il
teleriscaldamento  e'  la  parte dell'energia termica utile prodotta,
come  definita  dall'articolo  1,  lettera  o),  della  deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42,
e successive modificazioni e integrazioni, effettivamente destinata e
utilizzata,   tramite   o   mediante   cessione   a   una   rete   di
teleriscaldamento,  negli  impieghi  di cui alla lettera a), al netto
dell'energia  termica  prodotta da eventuali caldaie di integrazione,
di riserva o ausiliarie o di altre fonti di calore non cogenerativi.
    c) Data  in  entrata  in esercizio dell'impianto di cogenerazione
abbinato  al teleriscaldamento, ai soli fini del presente decreto, e'
la  data  alla quale ha luogo la prima cessione del calore cogenerato
attraverso   la   rete  di  teleriscaldamento,  come  comunicata  dal
produttore al Gestore della rete.
    d) Data  in  entrata  in  esercizio  commerciale dell'impianto di
cogenerazione abbinato al teleriscaldamento e' la data comunicata dal
produttore  al  Gestore della rete, a decorrere dalla quale ha inizio
il  periodo  di diritto al rilascio dei certificati verdi sulla quota
di    energia    termica    effettivamente    utilizzata    per    il
teleriscaldamento.
    e) Periodo    di   avviamento   e   collaudo   dell'impianto   di
cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento e' il periodo, comunque
non superiore a quarantotto mesi intercorrente tra la data di entrata
in  esercizio  di  un  impianto, di cui alla lettera c), e la data di
entrata  in  esercizio commerciale del medesimo impianto, di cui alla
lettera d).
    f) Caldaie  di  integrazione,  di  riserva  e  ausiliarie sono le
caldaie che producono esclusivamente calore, utilizzato in aggiunta o
in sostituzione del calore cogenerato.
    g) Potenziamento   dell'impianto  di  cogenerazione  abbinato  al
teleriscaldamento   e'   l'intervento  impiantistico-tecnologico  che
prevede   l'estensione   della   tubazione  primaria  della  rete  di
teleriscaldamento,  come definita alla lettera i), e che comporta una
producibilita'   aggiuntiva,   come   definita  alla  lettera  h) con
riferimento  al valore atteso sulla base dei dati di progetto, almeno
pari al 15%.
    h) Producibilita'  aggiuntiva  di  un  impianto  di cogenerazione
abbinato  al teleriscaldamento e' l'aumento, ottenuto a seguito di un
potenziamento,   della   quota   di  energia  termica  effettivamente
utilizzata  per  il teleriscaldamento, come definita alla lettera b),
rispetto  alla  media  aritmetica  dei  valori della quota di energia
termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento realizzata
negli  ultimi  tre  anni  solari precedenti l'intervento, al netto di
eventuali  periodi  di  fermata  dell'impianto eccedenti le ordinarie
esigenze manutentive.
    i) Tubazione  primaria della rete di teleriscaldamento e' la rete
di   trasporto   del   calore  esercita  a  temperatura  e  pressione
controllate  a  bocca di centrale, ad esclusione delle derivazioni di
utenza.
    j) Rifacimento  totale dell'impianto di cogenerazione abbinato al
teleriscaldamento  e' l'intervento impiantistico-tecnologico eseguito
sull'impianto  di  cogenerazione  abbinato al teleriscaldamento, come
definito alla lettera a), entrato in esercizio da almeno trenta anni,
che  comporta  la  sostituzione con componenti nuovi delle principali
parti  della  rete  di  teleriscaldamento  e  delle  principali parti
dell'impianto,  tra  le  quali, ove presenti, almeno le seguenti: gli
alternatori,  le turbine, i generatori di vapore, i forni, i motori a
combustione  interna,  gli  scambiatori  di  calore  e  la  tubazione
primaria della rete di teleriscaldamento.
    k) Rifacimento  parziale  dell'impianto di cogenerazione abbinato
al   teleriscaldamento   e'   l'intervento  impiantistico-tecnologico
eseguito     sull'impianto     di     cogenerazione    abbinato    al
teleriscaldamento,   come   definito  alla  lettera  a),  entrato  in
esercizio  da  almeno quindici anni, che comporta la sostituzione con
componenti  nuovi  delle principali parti dell'impianto di produzione
combinata  di  energia elettrica e calore tra le quali, ove presenti,
almeno  le  seguenti:  gli  alternatori,  le turbine, i generatori di
vapore,  i  forni, i motori a combustione interna, gli scambiatori di
calore.  Rientra  in  questo  caso anche la nuova realizzazione di un
impianto  di  cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento, o di una
sezione   del   medesimo   impianto,   associati   ad   una  rete  di
teleriscaldamento esistente.
    l) Realizzazione  di  una  nuova  rete  di  teleriscaldamento con
centrale   esistente  e'  la  nuova  realizzazione  di  una  rete  di
teleriscaldamento abbinata ad un impianto di cogenerazione esistente,
o  ad  un  impianto  di  generazione  di energia elettrica esistente,
trasformato    in    impianto    di    cogenerazione    abbinato   al
teleriscaldamento.
    m) Impianto  di  cogenerazione  abbinato  al teleriscaldamento di
nuova  costruzione  e'  l'impianto, come definito alla lettera a), le
cui  sezioni  di  produzione  combinata di energia elettrica e calore
hanno  effettuato  il primo funzionamento in parallelo con il sistema
elettrico  in  data  successiva  al  28  settembre  2004,  e  che  ha
effettuato  la  prima  cessione  del calore cogenerato attraverso una
rete  di  teleriscaldamento  in data successiva al 28 settembre 2004.
Rientra  in  questo caso anche la costruzione di una nuova sezione di
cogenerazione  di  un esistente impianto di cogenerazione abbinato al
teleriscaldamento,  accompagnata  da  una  estensione della tubazione
primaria  della rete di teleriscaldamento, come definita alla lettera
i),  che  consente  un  aumento, imputabile alla nuova sezione, della
quota   di   energia   termica   effettivamente   utilizzata  per  il
teleriscaldamento,   cosi'   come   calcolato  con  riferimento  alla
valutazione  della  producibilita' aggiuntiva, di cui alla precedente
lettera h).
    n) Fonti  di calore non cogenerativo, a titolo esemplificativo, e
non  esaustivo,  sono  costituite  dal recupero di calore da processi
industriali   o   dagli  impianti  in  assetto  non  cogenerativo  di
termovalorizzazione, di combustione delle biomasse, geotermici.
   2.   Valgono,   per   quanto  applicabili,  le  definizioni  della
deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 19
marzo 2002, n. 42/02, e successive modificazioni e integrazioni.