Art. 3 (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) 1. Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che comporta una complessiva riduzione delle emissioni di anidride carbonica. A tali fini, il produttore inoltra al Gestore della rete una apposita relazione con la quale sono evidenziate le modalita' con le quali viene conseguita la predetta riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il diritto alla qualifica di cui al comma 5 e ai certificati verdi e' subordinato a parere favorevole, espresso dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio previa richiesta del Gestore della rete, reso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta richiesta da parte del Gestore della rete. Decorso tale termine, il parere si intende positivo. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), prodotta da impianti, muniti di vigente qualifica, di cui al comma 4, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004. 3. Nel caso di impianti, di cui all'articolo 2, lettera a), ha diritto ai certificati verdi l'energia elettrica prodotta in centrali, entrate in esercizio in data successiva al 28 settembre 2004, che producono energia elettrica utilizzando sia idrogeno, sia altre fonti energetiche. In tal caso, fermo restando il rispetto di quanto disposto al comma 2, la produzione di energia elettrica che ha diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto e' calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle altre fonti energetiche nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale. 4. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) producibilita' attesa, avente diritto ai certificati verdi. Alla domanda e' allegata la relazione di cui al comma 1. La domanda si ritiene accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento. 5. Nel caso di impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), non ancora in esercizio la domanda di cui al comma 4 e' corredata anche da copia del progetto preliminare dell'impianto. La medesima domanda decade qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia della richiesta di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. La domanda si ritiene accolta, in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete entro centoventi giorni dalla data di ricevimento. 6. La qualifica di cui al comma 4 cessa di validita' qualora il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio dei lavori sull'impianto qualificato entro diciotto mesi dall'ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza maggiore o indipendenti dalla volonta' del produttore intervenute durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore al Gestore della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa di validita' anche nel caso in cui il soggetto che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto entro tre anni dall'ottenimento della medesima qualifica. Il Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni non favorevoli al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. 7. La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche' i medesimi impianti siano muniti di vigente qualifica, di cui al comma 4, ha diritto ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti. 8. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, e' emesso dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla produzione netta dell'anno precedente avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza. 9. Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione netta di energia avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale. 10. Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore della rete certificati verdi, di valore unitario pari a 50 MWh, relativi alla producibilita' attesa degli impianti nell'anno in corso o nell'anno successivo, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo. 11. Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantita' pari o superiore ai certificati verdi emessi, ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati verdi emessi, il Gestore della rete compensa la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per l'anno di riferimento, puo' essere fatta anche per i due anni successivi. 12. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio. 13. Nel caso di impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), non ancora in esercizio, l'emissione di certificati verdi e' subordinata alla presentazione di apposita richiesta corredata dalla autorizzazione alla costruzione dell'impianto, da un coerente piano di realizzazione, e da garanzie a favore del Gestore della rete, in termini di energia a valere sulla produzione di altri impianti qualificati gia' in esercizio o in termini economici commisurati al costo di un uguale ammontare dei certificati verdi emessi dal Gestore della rete con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1. 14. I certificati verdi rilasciati in un dato anno per la produzione di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99, relativo anche ai successivi due anni.