Art. 3
    (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche
           di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b)

   1.  Nel  rispetto di quanto disposto all'articolo 11, comma 1, del
decreto  legislativo  n.  79/99,  ha  diritto ai certificati verdi la
produzione  di  energia  elettrica,  di  cui all'articolo 1, comma 2,
lettere  a) e  b),  che  comporta  una  complessiva  riduzione  delle
emissioni  di  anidride carbonica. A tali fini, il produttore inoltra
al  Gestore  della  rete  una  apposita  relazione  con la quale sono
evidenziate  le  modalita'  con le quali viene conseguita la predetta
riduzione  delle  emissioni  di  anidride  carbonica. Il diritto alla
qualifica  di  cui al comma 5 e ai certificati verdi e' subordinato a
parere  favorevole, espresso dal Ministero delle attivita' produttive
e  dal  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio previa
richiesta  del  Gestore  della rete, reso entro sessanta giorni dalla
data  di  ricevimento  della  predetta richiesta da parte del Gestore
della rete. Decorso tale termine, il parere si intende positivo.
   2.  Fermo  restando  quanto  disposto  al  comma  1, ha diritto ai
certificati verdi l'energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere  a) e  b), prodotta da impianti, muniti di vigente qualifica,
di  cui  al  comma  4,  entrati  in  esercizio,  a  seguito  di nuova
costruzione, in data successiva al 28 settembre 2004.
   3.  Nel  caso  di  impianti, di cui all'articolo 2, lettera a), ha
diritto   ai   certificati  verdi  l'energia  elettrica  prodotta  in
centrali,  entrate  in  esercizio  in data successiva al 28 settembre
2004,  che  producono energia elettrica utilizzando sia idrogeno, sia
altre  fonti  energetiche. In tal caso, fermo restando il rispetto di
quanto disposto al comma 2, la produzione di energia elettrica che ha
diritto  ai  certificati  verdi  ai  sensi  del  presente  decreto e'
calcolata sottraendo alla produzione totale la parte ascrivibile alle
altre  fonti  energetiche  nelle  condizioni  effettive  di esercizio
dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 5% del totale.
   4. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1,
comma  2, lettere a) e b), presenta domanda al Gestore della rete per
il  riconoscimento  ai  medesimi  impianti  di apposita qualifica. La
domanda   riporta:  a) soggetto  produttore,  b) sede  dell'impianto,
c) tipologia   di   impianto,   di  cui  al  comma  1,  d) tecnologia
utilizzata,  e) potenza  nominale,  f) data  di entrata in esercizio,
g) producibilita'  attesa,  avente diritto ai certificati verdi. Alla
domanda  e'  allegata  la  relazione di cui al comma 1. La domanda si
ritiene  accolta in mancanza di pronunciamento del Gestore della rete
entro centoventi giorni dalla data di ricevimento.
   5.  Nel  caso di impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a) e  b),  non  ancora  in  esercizio la domanda di cui al comma 4 e'
corredata  anche  da copia del progetto preliminare dell'impianto. La
medesima   domanda   decade  qualora,  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione, il richiedente non inoltri al Gestore della rete copia
della  richiesta  di  autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
dell'impianto.   La  domanda  si  ritiene  accolta,  in  mancanza  di
pronunciamento  del  Gestore della rete entro centoventi giorni dalla
data di ricevimento.
   6.  La  qualifica  di cui al comma 4 cessa di validita' qualora il
soggetto  che la detiene non comunichi al Gestore della rete l'inizio
dei    lavori   sull'impianto   qualificato   entro   diciotto   mesi
dall'ottenimento della medesima qualifica. Fatte salve cause di forza
maggiore  o  indipendenti  dalla  volonta' del produttore intervenute
durante i lavori sull'impianto qualificato, dichiarate dal produttore
al  Gestore  della rete e da questo valutate tali, la qualifica cessa
di  validita'  anche  nel  caso in cui il soggetto che la detiene non
comunichi  al  Gestore  della  rete  l'avvenuta  entrata in esercizio
dell'impianto   entro   tre   anni  dall'ottenimento  della  medesima
qualifica.  Il  Gestore della rete trasmette le eventuali valutazioni
non favorevoli al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini dell'espressione
di parere nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.
   7.  La produzione netta di energia elettrica degli impianti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettere  a) e  b), sempreche' i medesimi
impianti  siano  muniti  di  vigente qualifica, di cui al comma 4, ha
diritto  ai certificati verdi per un periodo di otto anni consecutivi
a  decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto
dei  periodi  di  fermata degli impianti causati da eventi calamitosi
dichiarati tali dalle autorita' competenti.
   8.  Il  certificato  verde,  di  valore unitario pari a 50 MWh, e'
emesso  dal Gestore della rete, entro trenta giorni, su comunicazione
del   produttore   relativamente   alla  produzione  netta  dell'anno
precedente  avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente
articolo,  corredata  da  copia  della dichiarazione di produzione di
energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza.
   9.   Ai  fini  della  emissione  dei  certificati  verdi  e  delle
successive  verifiche,  la corrispondente produzione netta di energia
avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente articolo e'
arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.
   10.  Su richiesta del produttore, sono emessi da parte del Gestore
della  rete  certificati  verdi,  di  valore  unitario pari a 50 MWh,
relativi alla producibilita' attesa degli impianti nell'anno in corso
o  nell'anno successivo, avente diritto ai certificati verdi ai sensi
del presente articolo.
   11.  Nel caso in cui l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca
effettivamente  energia  in quantita' pari o superiore ai certificati
verdi  emessi,  ed  il  produttore non sia in grado di restituire per
l'annullamento  i  certificati  verdi  emessi,  il Gestore della rete
compensa  la  differenza  trattenendo certificati verdi di competenza
del  medesimo  produttore relativi ad eventuali altri impianti per il
medesimo anno. La compensazione, in mancanza di certificati verdi per
l'anno  di  riferimento,  puo'  essere  fatta  anche  per  i due anni
successivi.
   12.  L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati
verdi  e'  subordinata  alla  verifica  della attendibilita' dei dati
forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti
in  esercizio  o  in  costruzione.  L'esito  delle  verifiche  e  dei
controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri
delle  attivita'  produttive  e  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio.
   13.  Nel  caso di impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), non
ancora  in esercizio, l'emissione di certificati verdi e' subordinata
alla    presentazione   di   apposita   richiesta   corredata   dalla
autorizzazione  alla  costruzione dell'impianto, da un coerente piano
di  realizzazione,  e da garanzie a favore del Gestore della rete, in
termini  di  energia  a  valere  sulla  produzione  di altri impianti
qualificati  gia'  in esercizio o in termini economici commisurati al
costo di un uguale ammontare dei certificati verdi emessi dal Gestore
della rete con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 1.
   14.  I  certificati  verdi  rilasciati  in  un  dato  anno  per la
produzione di energia elettrica dagli impianti di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettere  a) e  b),  possono  essere  usati per ottemperare
all'obbligo,  di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 79/99,
relativo anche ai successivi due anni.