Art. 4 (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche di cui all 'articolo 1, comma 2, lettera c) 1. Nel rispetto e nella misura di cui ai commi seguenti e all'allegato A ha diritto ai certificati verdi l'energia prodotta dagli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale o la realizzazione di una nuova rete con centrale esistente, in data successiva al 28 settembre 2004. 2. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), presenta domanda al Gestore della rete per il riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda riporta: a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia di impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza nominale, f) data di entrata in esercizio, g) modalita' operative con le quali sono rispettati i criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99; h) producibilita' attesa, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto. La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie al fine di consentire al Gestore della rete di verificare il rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A. Qualora la rete di teleriscaldamento e i rapporti commerciali siano gestiti da soggetti diversi dal soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione, la domanda, presentata dal soggetto che esercisce l'impianto di cogenerazione, e' accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal soggetto che esercisce la rete di teleriscaldamento, con la quale sono auto certificati i dati di competenza, necessari alfine di consentire al Gestore della rete di verificare il rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato A. Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica, il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa. 3. La quantita' di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi, prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), muniti di vigente qualifica e in esercizio, e' determinata dal produttore e verificata dal Gestore della rete con le modalita' di cui all'allegato A. 4. Il certificato verde, di valore unitario pari a 50 MWh, e' emesso dal Gestore della rete, entro sessanta giorni, su comunicazione del produttore relativamente alla quantita' di energia dell'anno precedente, avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto, corredata da copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Ufficio tecnico di finanza e, sulla base di quanto disposto nell'allegato A, da documentazione relativa alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, come risultante dalle relative fatturazioni e misurazioni delle quantita' di calore fornite agli utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). 5. Ai fini della emissione dei certificati verdi e delle successive verifiche, la corrispondente produzione di energia elettrica avente diritto ai certificati verdi ai sensi del presente decreto e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale. 6. L'emissione, da parte del Gestore della rete, dei certificati verdi e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti in esercizio. L'esito delle verifiche e dei controlli di cui al presente comma deve essere trasmesso ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. Il periodo di diritto al riconoscimento dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e' fissato in otto anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti. 8. I certificati verdi rilasciati in un dato anno per la produzione di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99, relativo anche ai successivi due anni. 9. Nel caso di pronuncia negativa in ordine alla qualifica per tutte le fattispecie prospettate nel presente articolo il Gestore della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative motivazioni ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla pronuncia stessa. I Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio possono assumere determinazioni contrarie ove non ravvisino la sussistenza dei requisiti per la pronuncia negativa.