Art. 4
    (Disposizioni specifiche relative alle produzioni energetiche
             di cui all 'articolo 1, comma 2, lettera c)

   1.  Nel  rispetto  e  nella  misura  di  cui  ai  commi seguenti e
all'allegato  A  ha  diritto  ai certificati verdi l'energia prodotta
dagli  impianti,  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), entrati
in   esercizio,   a  seguito  di  nuova  costruzione,  potenziamento,
rifacimento  totale  o  parziale o la realizzazione di una nuova rete
con centrale esistente, in data successiva al 28 settembre 2004.
   2. Il produttore che esercisce gli impianti di cui all'articolo 1,
comma  2,  lettera  c), presenta domanda al Gestore della rete per il
riconoscimento ai medesimi impianti di apposita qualifica. La domanda
riporta:  a) soggetto produttore, b) sede dell'impianto, c) tipologia
di  impianto, di cui al comma 1, d) tecnologia utilizzata, e) potenza
nominale, f) data di entrata in esercizio, g) modalita' operative con
le  quali  sono  rispettati  i  criteri  definiti  dall'Autorita' per
l'energia  elettrica  e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
decreto  legislativo  n.  79/99;  h)  producibilita'  attesa,  avente
diritto  ai  certificati  verdi  ai  sensi  del  presente decreto. La
domanda  deve  contenere  tutte le informazioni necessarie al fine di
consentire  al  Gestore  della  rete  di verificare il rispetto delle
definizioni  di cui all'articolo 2 e di quanto disposto nell'allegato
A.  Qualora  la  rete  di  teleriscaldamento e i rapporti commerciali
siano   gestiti  da  soggetti  diversi  dal  soggetto  che  esercisce
l'impianto  di cogenerazione, la domanda, presentata dal soggetto che
esercisce   l'impianto  di  cogenerazione,  e'  accompagnata  da  una
dichiarazione,  sottoscritta  dal  soggetto  che esercisce la rete di
teleriscaldamento,  con  la  quale  sono  auto  certificati i dati di
competenza,  necessari  alfine di consentire al Gestore della rete di
verificare  il  rispetto delle definizioni di cui all'articolo 2 e di
quanto disposto nell'allegato A.
   Nel  caso  di  pronuncia  negativa  in  ordine  alla qualifica, il
Gestore  della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le
relative  motivazioni  ai  Ministeri  delle  attivita'  produttive  e
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio entro quindici giorni
dalla  pronuncia  stessa.  I  Ministeri  delle attivita' produttive e
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  possono  assumere
determinazioni   contrarie  ove  non  ravvisino  la  sussistenza  dei
requisiti per la pronuncia negativa.
   3. La quantita' di energia elettrica avente diritto ai certificati
verdi,   prodotta   da   impianti   di   cogenerazione   abbinati  al
teleriscaldamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), muniti
di  vigente qualifica e in esercizio, e' determinata dal produttore e
verificata   dal   Gestore   della  rete  con  le  modalita'  di  cui
all'allegato A.
   4.  Il  certificato  verde,  di  valore unitario pari a 50 MWh, e'
emesso   dal   Gestore   della   rete,   entro  sessanta  giorni,  su
comunicazione  del produttore relativamente alla quantita' di energia
dell'anno  precedente,  avente  diritto ai certificati verdi ai sensi
del  presente  decreto,  corredata  da  copia  della dichiarazione di
produzione  di  energia  elettrica  presentata all'Ufficio tecnico di
finanza  e,  sulla  base  di  quanto  disposto  nell'allegato  A,  da
documentazione  relativa alla quota di energia termica effettivamente
utilizzata  per  il teleriscaldamento, come risultante dalle relative
fatturazioni  e  misurazioni  delle  quantita' di calore fornite agli
utenti e alle utenze finali allacciati alla rete di teleriscaldamento
per gli impieghi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
   5.   Ai  fini  della  emissione  dei  certificati  verdi  e  delle
successive   verifiche,   la  corrispondente  produzione  di  energia
elettrica  avente  diritto ai certificati verdi ai sensi del presente
decreto e' arrotondata ai 50 MWh con criterio commerciale.
   6.  L'emissione,  da parte del Gestore della rete, dei certificati
verdi  e'  subordinata  alla  verifica  della attendibilita' dei dati
forniti. Il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli impianti
in  esercizio.  L'esito  delle  verifiche  e  dei controlli di cui al
presente  comma  deve  essere  trasmesso ai Ministeri delle attivita'
produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio.
   7.  Il  periodo di diritto al riconoscimento dei certificati verdi
rilasciati  per  la  produzione  di  energia  dagli  impianti  di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c),  e'  fissato  in  otto anni
consecutivi   a   decorrere   dalla  data  di  entrata  in  esercizio
commerciale,  al  netto dei periodi di fermata degli impianti causati
da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
   8.  I  certificati  verdi  rilasciati  in  un  dato  anno  per  la
produzione  di energia dagli impianti di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera  c), possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui
all'articolo  11  del decreto legislativo n. 79/99, relativo anche ai
successivi due anni.
   9.  Nel  caso  di  pronuncia negativa in ordine alla qualifica per
tutte  le  fattispecie  prospettate  nel presente articolo il Gestore
della rete trasmette comunicazione del diniego stesso con le relative
motivazioni ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  entro quindici giorni dalla pronuncia
stessa.  I  Ministeri  delle  attivita'  produttive e dell'ambiente e
della tutela del territorio possono assumere determinazioni contrarie
ove  non  ravvisino  la  sussistenza  dei  requisiti per la pronuncia
negativa.