Art. 5
                    (Cumulabilita' di incentivi)

   1.  Le  sezioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  per  le cui
produzioni  di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del
presente  decreto,  non  possono  accedere  ai titoli derivanti dalla
applicazione  delle  disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1,
del   decreto   legislativo   n.   79/99,  ne'  ai  titoli  derivanti
dall'applicazione  delle  disposizioni  attuative  dell'articolo  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
   2.  Le  sezioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  per  le cui
produzioni  di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
11  novembre  1999  e  successive  modificazioni e aggiornamenti, non
possono  accedere  ai  certificati  verdi  rilasciati  ai  sensi  del
presente decreto.
   3.  Gli  impianti  di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
operanti   nel  rispetto  dei  criteri  definiti  dall'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del
decreto  legislativo  n.  79/99,  sono  considerati non programmabili
qualora  l'energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il
teleriscaldamento.