Art. 5 (Cumulabilita' di incentivi) 1. Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del presente decreto, non possono accedere ai titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, ne' ai titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. 2. Le sezioni di cui all'articolo 1, comma 2, per le cui produzioni di energia sono rilasciati certificati verdi ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e aggiornamenti, non possono accedere ai certificati verdi rilasciati ai sensi del presente decreto. 3. Gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, operanti nel rispetto dei criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, sono considerati non programmabili qualora l'energia termica cogenerata sia usata esclusivamente per il teleriscaldamento.