Art. 6
               (Procedure tecniche per l'espletamento
           delle funzioni assegnate al Gestore della rete)

   1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente   decreto,   il   Gestore  della  rete  adotta  e  sottopone
all'approvazione   dei   Ministri   delle   attivita'   produttive  e
dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per
l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal presente decreto.
Le  procedure  includono  anche le modalita' per l'applicazione delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  3,  comma 13. Qualora il Gestore
della  rete  non  provveda  nei  tempi  indicati,  i  Ministri  delle
attivita'  produttive  e  dell'ambiente e della tutela del territorio
provvedono in via sostitutiva.
   2.  Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma
1,  il  Gestore  della  rete  svolge le funzioni ad esso assegnate in
conformita'   alle  disposizioni  del  presente  decreto.  Sino  alla
medesima  data  si applica, limitatamente al disposto dell'articolo 3
comma  13,  la  previgente disciplina, di cui al decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999.
   3.  Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli
impianti alimentati da biomasse, puo' avvalersi del Centro di Ricerca
sulle  Biomasse  istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio presso l'Universita' di Perugia.