Art. 6 (Procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni assegnate al Gestore della rete) 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore della rete adotta e sottopone all'approvazione dei Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio le procedure tecniche per l'espletamento delle funzioni ad esso assegnate dal presente decreto. Le procedure includono anche le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13. Qualora il Gestore della rete non provveda nei tempi indicati, i Ministri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono in via sostitutiva. 2. Sino alla data di approvazione delle procedure di cui al comma 1, il Gestore della rete svolge le funzioni ad esso assegnate in conformita' alle disposizioni del presente decreto. Sino alla medesima data si applica, limitatamente al disposto dell'articolo 3 comma 13, la previgente disciplina, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999. 3. Il Gestore della rete, ai fini delle verifiche riguardanti gli impianti alimentati da biomasse, puo' avvalersi del Centro di Ricerca sulle Biomasse istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio presso l'Universita' di Perugia.