Art. 7
             (Bollettino annuale e sistema informativo)

   1.   Il  Gestore  della  rete  pubblica  con  cadenza  annuale  un
bollettino  informativo, con l'elenco degli impianti in esercizio, in
costruzione  e in progetto con qualifica, di cui agli articoli 3 e 4,
vigente,  e  dei  certificati  verdi  emessi.  Il  bollettino annuale
contiene,  inoltre,  dati  statistici  aggregati,  in  ogni  caso non
collegabili  al  singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva
potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore
della  rete,  sui controlli effettuati, e sulle verifiche effettuate.
Per  gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta
i  dati  di  potenza  e  di  producibilita'  attesa,  dichiarata  dal
produttore. Il bollettino riporta altresi' notizie utili a supportare
il corretto funzionamento delle contrattazioni dei certificati verdi.
   2.  Il  Gestore  della rete organizza un sistema informativo sugli
impianti  di cui al presente decreto e ne rende disponibile l'accesso
al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  alle  regioni  e  province autonome,
all'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di
cui  all'articolo  16  del  decreto legislativo n. 387/03. Il sistema
informativo  include i dati necessari per verificare il conseguimento
degli   obiettivi   di   cui  alla  delibera  adottata  dal  Comitato
interministeriale   per   la   programmazione   economica   ai  sensi
dell'articolo  2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle
relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
n.  387/03.  Il  sistema informativo include altresi' dati aggregati,
non riconducibili ai singoli produttori, di accesso libero.
   3.  In  ogni  caso,  a  garanzia  della stabilita' del mercato, il
sistema  informativo  dovra'  altresi' includere l'indicazione, sulla
base  dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei
prezzi   dei   certificati   verdi  relativi  agli  impianti  di  cui
all'articolo  3,  comma  7,  della  legge  14  novembre 1995, n. 481,
entrati  in  esercizio  in  data  successiva  al l°aprile 1999, per i
successivi otto anni.
   4.  Con  cadenza  annuale  il  Gestore  della  rete  trasmette  ai
Ministeri  delle  attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela
del  territorio  una relazione sulle attivita' eseguite in attuazione
del presente decreto.