Art. 7 (Bollettino annuale e sistema informativo) 1. Il Gestore della rete pubblica con cadenza annuale un bollettino informativo, con l'elenco degli impianti in esercizio, in costruzione e in progetto con qualifica, di cui agli articoli 3 e 4, vigente, e dei certificati verdi emessi. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici aggregati, in ogni caso non collegabili al singolo produttore, sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione energetica effettiva verificata dal Gestore della rete, sui controlli effettuati, e sulle verifiche effettuate. Per gli impianti in costruzione e in progetto, il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita' attesa, dichiarata dal produttore. Il bollettino riporta altresi' notizie utili a supportare il corretto funzionamento delle contrattazioni dei certificati verdi. 2. Il Gestore della rete organizza un sistema informativo sugli impianti di cui al presente decreto e ne rende disponibile l'accesso al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni e province autonome, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387/03. Il sistema informativo include i dati necessari per verificare il conseguimento degli obiettivi di cui alla delibera adottata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 1° giugno 2002, n. 120, e alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 387/03. Il sistema informativo include altresi' dati aggregati, non riconducibili ai singoli produttori, di accesso libero. 3. In ogni caso, a garanzia della stabilita' del mercato, il sistema informativo dovra' altresi' includere l'indicazione, sulla base dei dati in possesso del Gestore della rete, dell'andamento dei prezzi dei certificati verdi relativi agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entrati in esercizio in data successiva al l°aprile 1999, per i successivi otto anni. 4. Con cadenza annuale il Gestore della rete trasmette ai Ministeri delle attivita' produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle attivita' eseguite in attuazione del presente decreto.