Art. 9 (Aggiornamento) 1. entro due anni dell'entrata in vigore del presente decreto Ministero delle attivita' produttive concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' provvedere all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del mercato e del grado di perseguimento sulla base degli obiettivi nazionali assunti nell'ambito degli impegni comunitari ed internazionali. In particolare l'aggiornamento potra' prevedere l'adozione di iniziative idonee a dare maggiore impulso all'installazione di impianti ricadenti tre le tipologie di cui al presente decreto. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 ottobre 2005 Il Ministro delle attività produttive Scajola Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli