Art. 9
                           (Aggiornamento)

   1.  entro  due  anni  dell'entrata  in vigore del presente decreto
Ministero   delle  attivita'  produttive  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  puo'  provvedere
all'aggiornamento del presente decreto, sulla base dell'andamento del
mercato  e  del  grado  di  perseguimento  sulla base degli obiettivi
nazionali   assunti   nell'ambito   degli   impegni   comunitari   ed
internazionali.   In  particolare  l'aggiornamento  potra'  prevedere
l'adozione   di   iniziative   idonee   a   dare   maggiore   impulso
all'installazione  di  impianti  ricadenti tre le tipologie di cui al
presente decreto.
   Il  presente  decreto  entra  in  vigore  a  decorrere  dal giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

         Roma, 24 ottobre 2005

                             Il Ministro delle attività produttive
                                            Scajola
  Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
          Matteoli