Art. 4.
  1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.   Pertanto,   eventuali   oneri   derivanti   da  ritardi,
inadempienze  o  contenziosa,  a  qualsiasi titolo insorgente, sono a
carico del bilancio dell'ente attuatore.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 2 settembre 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi