(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                   Al Presidente della Repubblica
    Il  comune di Crispano (Napoli), i cui organi elettivi sono stati
rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  26 maggio 2002,
presenta  forme  di ingerenze da parte della criminalita' organizzata
che  compromettono  l'imparzialita'  della gestione e pregiudicano il
buon  andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei
servizi.
    A  seguito  di  elementi  informativi  acquisiti  dagli organi di
polizia,   riguardanti   presunti   fenomeni   di  condizionamento  e
compromissione  degli  organi elettivi dell'amministrazione comunale,
il  prefetto  di  Napoli  ha  disposto,  con  provvedimento  in  data
20 settembre  2004,  l'accesso presso il comune di Crispano, ai sensi
dell'art.  1,  comma 4,  del  decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    Gli  accertamenti  svolti  dalla commissione d'accesso, confluiti
nella  relazione  commissariale  conclusiva  della  procedura, cui si
rinvia  integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di
fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a
causa   dell'influenza   della  criminalita'  organizzata  fortemente
radicata  sul  territorio,  pongono in risalto come, nel tempo, l'uso
distorto  della  cosa  pubblica  si  sia  concretizzato  nel favorire
soggetti  collegati  direttamente  o  indirettamente con gli ambienti
malavitosi.
    L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle
scelte   amministrative   emergono   dal   coinvolgimento  di  alcuni
amministratori  locali  negli  ambienti  della  locale  criminalita',
avvalorato  da  una  fitta  rete  di  frequentazioni  e  parentele di
pubblici   amministratori   e   dipendenti  con  soggetti  gravitanti
nell'ambito  della criminalita' organizzata ed, in materia di appalti
pubblici, da una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da
irregolarita', incongruenze ed anomalie.
    Vicenda  sintomatica per i riflessi negativi che ne sono derivati
sulla  liberta' degli organi elettivi e sulla loro capacita' di porre
in  essere  comportamenti  scevri  da  condizionamenti  dei  sodalizi
criminali,  e'  quella  relativa allo svolgimento dell'annuale «festa
dei  gigli»,  tenutasi nel giugno 2004. Il giorno in cui si teneva la
predetta  manifestazione,  accompagnata  da una grande partecipazione
popolare  poiche'  tale evento costituisce il piu' importante momento
di aggregazione della comunita' locale in cui l'intera popolazione si
riconosce, veniva accertata dagli organi di polizia la esposizione di
un  telo  di  grandi dimensioni con l'effigie di un noto esponente di
spicco della locale criminalita' organizzata attualmente detenuto, su
cui  era  riportata  la  scritta «tutto questo e' solo per te». Altro
evento  sintomatico  e'  stato  la consegna in pubblico al presidente
dell'associazione  organizzatrice dei festeggiamenti, durante la loro
apertura  ed  in  presenza del sindaco, della lettera con la quale il
predetto  esponente  della  criminalita'  organizzata,  attraverso la
pubblica  espressione  di  buoni  auspici  per  la festa, ribadiva il
proprio  ruolo  egemone;  l'evento  ha  inequivocabilmente  posto  in
evidenza la sua capacita' di mantenere integra nella comunita' locale
la  posizione  di  leader  indiscusso  e  di coltivare al suo interno
rapporti  carismatici  nonostante lo stato di restrizione in carcere,
senza  che, da parte dell'istituzione locale, sia stato assunto, come
era  nei  suoi  doveri  istituzionali,  alcun atteggiamento di chiaro
disimpegno. Ed infatti l'amministrazione locale ha censurato l'intera
vicenda  solo  quando la commissione d'accesso si e' insediata presso
l'ente,  a  ben  tre  mesi  di  distanza dal verificarsi dell'evento.
Inoltre,  due  dei  quattro soci dell'associazione che si e' occupata
dell'organizzazione   della   festa  sono  risultati  direttamente  o
indirettamente  collegati con appartenenti al clan camorristico della
zona,  e  ciononostante  il sodalizio e' risultato beneficiario di un
sostanzioso contributo finanziario da parte del comune.
    A  tal  proposito, e piu' in generale con riguardo alle modalita'
di erogazione di benefici economici a favore di enti ed associazioni,
le  risultanze  dell'accesso hanno fatto emergere un sistema in cui i
destinatari  sono  di  frequente  legati da vincoli di parentela o da
legami  politici  con  gli  amministratori,  sistema  favorito  da un
regolamento  che  non  individua  adeguate  forme  di  pubblicita'  a
garanzia  della  correttezza  e  trasparenza  nelle  erogazioni,  ne'
strumenti di controllo sui requisiti soggettivi dei beneficiari.
    Anche  nel corso dei festeggiamenti della predetta festa svoltasi
nel giugno   2005   si   sono   registrati  comportamenti  che  hanno
testimoniato  espressioni  di  devozione  nei  confronti  del  citato
mafioso.
    In   materia   di   appalti  pubblici,  e'  emersa  una  gestione
amministrativa  caratterizzata  da  irregolarita'  e  da procedure di
dubbia  legittimita'.  In  particolare,  e'  stato  accertato  che il
servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  solidi  urbani  e
spazzamento  delle  aree pubbliche dal 1999 era stato affidato ad una
societa'  risultata  controindicata  ai fini antimafia. A seguito del
recesso dal contratto, veniva individuato come nuovo soggetto gestore
un'altra  societa'  che,  a  partire  da  un primo affidamento per un
periodo  di tre mesi, ha svolto continuativamente il servizio sino al
20 dicembre  2003  in  forza  di  undici  provvedimenti  di  proroga,
assentiti   dal  commissariato  regionale  per  l'emergenza  rifiuti.
Successivamente, il comune, disattendendo le indicazioni del suddetto
commissariato, deliberava di appaltare il servizio di nettezza urbana
mediante licitazione privata da aggiudicarsi con il prezzo piu' basso
previa  pubblicazione  di  apposito  bando  di  gara.  La gara veniva
svolta,  nonostante  l'espressa  diffida  da  parte del commissariato
motivata  dalla necessita' che si procedesse alla previa redazione di
un    piano    di    raccolta   integrata,   con   relativa   analisi
economico-finanziaria,  coerente  con  le  ordinanze  ministeriali  e
commissariali adottate in materia.
    Sotto  il  profilo  procedurale  gli  accertamenti hanno messo in
evidenza   la   violazione   della   normativa   che   disciplina  la
pubblicazione del bando, in quanto sono stati ridotti immotivatamente
ed   in   carenza  dei  prescritti  presupposti,  sia  i  termini  di
presentazione  delle  domande  da  parte delle ditte interessate, sia
quelli   per   la   ricezione   delle   offerte   dopo   la  fase  di
prequalificazione, limitandosi di conseguenza la conoscibilita' della
procedura  ad  evidenza pubblica e quindi la partecipazione alla gara
da  parte  dei  soggetti  potenzialmente  interessati.  E', altresi',
emerso   che,  espletata  la  gara,  l'amministrazione  ha  proceduto
all'aggiudicazione  provvisoria «salva verifica dei requisiti», dando
avvio  al  rapporto  ancor  prima  di  aver inoltrato la richiesta di
informativa  antimafia.  Successivamente,  all'emergere  di  elementi
ostativi  ai  fini  antimafia, l'ente invece di disporre la immediata
interruzione  del  rapporto  contrattuale,  ha  richiesto  una  nuova
istruttoria antimafia sulla base della speciosa considerazione che la
societa'  aveva trasferito la sede sociale, quando viceversa soltanto
un mutamento dell'assetto societario avrebbe potuto giustificare tale
richiesta.  Infine,  soltanto all'esito della notifica della sentenza
con  la  quale  era  stato rigetto il ricorso proposto dalla societa'
aggiudicataria   avverso   l'informativa   prefettizia,   l'ente   si
determinava  a  procedere alla risoluzione del contratto, a ben dieci
mesi dall'inoltro dell'avversata comunicazione.
    Altre  violazioni  della  normativa antimafia sono state rilevate
nell'appalto  del  servizio  di refezione scolastica. Anche in questo
caso,  per  il  quale l'ente locale ha scelto di affidare il servizio
con  la procedura ristretta della licitazione privata da aggiudicarsi
con  il  criterio  dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, sono
state  rilevate  gravi  violazioni  della disciplina di pubblicazione
degli atti di gara, che hanno determinato una conseguente limitazione
della  concorrenzialita';  inoltre,  e'  stata disposta una deroga ai
termini  prescritti  per  la  ricezione  delle  offerte  delle  ditte
ammesse,  adducendosi esigenze d'urgenza risultate inconciliabili con
i  tempi  estremamente dilatati osservati dall'ente nella trattazione
della  procedura  concorsuale;  ancora,  si  e' registrato un abnorme
susseguirsi  di  proroghe  per  la  gestione  del servizio nelle more
dell'espletamento  della  gara.  La  ditta  aggiudicataria,  l'unica,
peraltro,  ad  aver presentato un'offerta, e' risultata essere quella
stessa   che  gia'  conduceva  il  servizio  in  regime  di  proroga.
Totalmente disattesa e' risultata la normativa antimafia, non essendo
state  richieste le informative antimafia alla Prefettura, cosi' come
prescritto,  in  relazione all'importo del contratto, dal decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   252/1998.   Sotto  il  profilo
sostanziale,  e' emersa la sussistenza di elementi di condizionamento
mafioso  a carico della ditta aggiudicataria, essendo stato accertato
che  la cessione del ramo di azienda da altra societa' a quest'ultima
costituiva  aggiramento  della  normativa  antimafia,  permanendo  un
collegamento  diretto  tra  le  predette  societa'  ed  una  famiglia
gravitante nella criminalita' organizzata.
    Anche  dall'esame  della  documentazione  relativa all'appalto di
lavori  di manutenzione straordinaria di un edificio scolastico, sono
state  rilevate  gravi violazioni nella progettazione, riflessesi sui
contenuti  del  progetto,  cosi'  da  determinare  la  necessita' del
ricorso  ad  una  perizia  di  variante  e  suppletiva  assolutamente
ingiustificata.  In ordine allo svolgimento della gara, e' emerso che
le  offerte  presentate  dalle  ditte  partecipanti differivano l'una
dall'altra  di una percentuale irrisoria di ribasso, giustificando la
presunzione  di  una  turbativa  di gara mediante l'organizzazione di
cordate.  Con  riguardo  alla  fase  esecutiva dell'appalto, e' stata
accertata  una  notevole  dilatazione  dei  tempi  di  esecuzione dei
lavori,  in  forza  di un sistema di proroghe accordate dal dirigente
dell'ufficio  tecnico,  che  hanno  comportato il completamento delle
opere  con  un  ritardo  di  circa  dieci  mesi  rispetto  al termine
stabilito.  Viene  pertanto evidenziato un atteggiamento di colpevole
tolleranza  del  responsabile del procedimento che non e' intervenuto
neanche  per  inoltrare  le  rituali comunicazioni di sua competenza,
cosi'  impedendo  l'attivazione  dei  controlli  sull'intero appalto.
Anche   in  questo  caso  sono  emersi  collegamenti  e  rapporti  di
parentela,   rilevanti  come  controindicazioni  antimafia,  tra  gli
amministratori  della societa' aggiudicataria e soggetti indiziati di
cointeressenze con la criminalita' organizzata.
    Nell'appalto   del   servizio  di  manutenzione  e  di  esercizio
dell'impianto   di  pubblica  illuminazione  e'  stata  accertata  la
sussistenza tra le offerte di percentuali progressive di ribasso, con
uno  scarto  irrisorio che fa verosimilmente ritenere, analogamente a
quanto gia' rilevato in altra procedura, la presenza di una turbativa
di  gara  mediante  l'organizzazione  di  cordate  con la conseguente
violazione  del principio di concorrenzialita'. Nella fase successiva
alla   celebrazione   della   gara   e'   stata  inoltre  evidenziata
l'illegittimita'  del  comportamento  dell'ente che ha proceduto alla
stipula  del  contratto  nonostante l'accertata inosservanza da parte
del  soggetto  aggiudicatario, di una condizione obbligatoria fissata
dal   capitolato   d'appalto,   concernente   l'obbligo   di  rendere
disponibile  un  ufficio nel territorio del comune, la cui osservanza
e' risultata falsamente attestata dal titolare dell'azienda senza che
l'ente locale l'abbia contestato. E' emerso, inoltre, che il titolare
della  ditta  nel  2004  e' stato destinatario di misura interdittiva
disposta  dal  Tribunale  di Nocera Inferiore per aver partecipato ad
una   associazione  per  delinquere  finalizzata  alla  turbativa  di
appalti.
    L'appalto   dei   lavori   di   rifacimento  delle  facciate,  di
sostituzione infissi e di sistemazione dell'area esterna della locale
scuola  media  statale  «S. Quasimodo», sono risultati aggiudicati ad
una ditta a carico della quale sono emerse una serie di irregolarita'
contabili.  In  particolare,  l'obbligo  di  eseguire la verifica dei
conteggi  presentati dalla ditta aggiudicataria doveva essere assolto
prima    della    stipula   del   contratto,   mentre   e'   avvenuta
successivamente.  A  carico  del titolare della ditta appaltatrice di
questi   lavori  sono  stati  accertati  rapporti  di  parentela  con
esponenti della criminalita' organizzata.
    Anche   nel   settore   urbanistico   e'   stato  evidenziato  un
atteggiamento  di  colpevole  inerzia dell'amministrazione locale che
nel  tempo ha ingenerato il diffondersi di una generale tendenza alla
trasgressione  delle norme, alimentata dalla certezza dell'impunita',
che  ha finito per tradursi in condizione di vantaggio per i soggetti
gravitanti  intorno  alla  criminalita'  organizzata.  La funzione di
controllo   sull'attivita'   edilizia  e'  stata  svolta  in  maniera
inefficace;  nella  maggior  parte  dei  casi  l'ente  ha  finito per
legittimare  ex  post  comportamenti  posti in essere in assenza o in
violazione  dei  titoli abilitanti l'attivita' edilizia. Dal 31 marzo
2003  il  comune  ha  accertato  centodieci  abusi edilizi, emettendo
settantasette  ordinanze  di  demolizione  e quattro provvedimenti di
acquisizione  al  patrimonio,  senza che nessuno di essi tuttavia sia
giunto  al  risultato  dell'abbattimento  delle opere. Quale elemento
sintomatico  del  condizionamento dell'amministrazione comunale viene
indicata   la  circostanza  che  tra  i  beneficiari  delle  predette
concessioni   edilizie  risultano  soggetti  che  hanno  rapporti  di
parentela o frequentazioni con pregiudicati.
    Anche  per  quanto  riguarda  le  autorizzazioni  commerciali  il
comportamento     inerte     nei    riguardi    di    abusi    tenuto
dall'amministrazione  e'  stato  ritenuto elemento sintomatico di una
volonta'  di  favorire  o  evitare di contrastare adeguatamente ditte
riconducibili   direttamente   o   indirettamente  alla  criminalita'
organizzata.
    Il  complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la
capacita'  di  penetrazione  dell'attivita'  criminosa ha favorito il
consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori
esterni   al   quadro   degli  interessi  locali,  riconducibii  alla
criminalita'  organizzata,  che,  di  fatto, priva la comunita' delle
fondamentali  garanzie  democratiche  e  crea  precarie condizioni di
funzionalita' dell'ente.
    Il  delineato  clima  di  grave  condizionamento e degrado in cui
versa  il  comune  di  Crispano  la  cui  capacita'  volitiva risulta
assoggettata   alla   influenza   dei   locali   sodalizi  criminali,
l'inosservanza  del principio di legalita' nella gestione dell'ente e
l'uso   distorto   delle  pubbliche  funzioni  hanno  compromesso  le
legittime  aspettative  della  popolazione  ad essere garantita nella
fruizione  dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini
nella  legge  e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti
attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del
principio di legalita'.
    Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 6 giugno 2005,
che  si  intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione
della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267, in ordine alla quale le forze dell'ordine,
nella  riunione  di  Coordinamento  interforze, tenutasi il 19 maggio
2005, hanno espresso parere favorevole.
    La  descritta  condizione esige un intervento risolutore da parte
dello  Stato,  mirato  a  rimuovere  i  legami tra l'ente locale e la
criminalita'  organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio
per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  che  legittimano  lo scioglimento del consiglio comunale di
Crispano  (Napoli),  si formula rituale proposta per l'adozione della
misura di rigore.
      Roma, 16 settembre 2005
                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu