(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2

Linee guida dello stipulando protocollo d'intesa tra Prefettura, ANAS
e concessionaria

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 19 marzo 1990, n.
55,  e  dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252,  lo  stipulando  protocollo  d'intesa dovra' prevedere ulteriori
misure  intese  a  rendere piu' stringenti le verifiche antimafia e a
prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.
In  particolare  lo  stipulando protocollo dovra' avere contenuti che
riflettano le seguenti linee-guida:
necessita'  di  evidenziare  il  ruolo di soggetto responsabile della
sicurezza   dell'opera,   anche   sotto  il  profilo  antimafia,  del
concessionario,   il   quale  si  fa  garante  -  verso  il  soggetto
aggiudicatore  e  verso  gli organi deputati ai controlli antimafia -
del  flusso  informativo  relativo  alla  filiera delle imprese che a
qualunque  titolo  partecipano  all'esecuzione dell'opera: cio' nella
convinzione che il concessionario, figura ispirata a criteri di forte
managerialita',  debba  essere  parte  attiva  anche  del processo di
verifica antimafia;
necessita'  di  porre  specifica attenzione, anche sulla scorta della
esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocita',
a   particolari  tipologie  esecutive,  attinenti  ad  una  serie  di
prestazioni  (trasporto  e  movimento  terra,  noli  a caldo e noli a
freddo,  servizi  di  guardiania, ecc.) che, per loro natura, piu' di
altre  si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a
tali  tipologie  e'  venuta  in evidenza la necessita' di un rigoroso
accertamento  dei  requisiti  soggettivi  dell'impresa, individuale o
collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa,
in  via  convenzionale,  le disposizioni di cui al menzionato art. 10
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  252/1998,  che
prevedono,  in  capo  al  Prefetto, penetranti poteri di accertamento
(informazioni antimafia);
necessita', anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre i
subcontratti   e   i   subaffidamenti   a  valle  dell'aggiudicazione
principale a clausola di gradimento, prevedendo cioe' la possibilita'
di  estromettere  l'impresa  nei  cui  confronti  le informazioni del
Prefetto  abbiano  dato  esito positivo ed azionando a tale scopo una
specifica clausola risolutiva espressa;
necessita'  di  rafforzare  il  meccanismo  espulsivo dell'impresa in
odore   di   mafia,   prevedendo   che   soggetto   aggiudicatore   e
concessionario   -  d'intesa  tra  loro  -  definiscano  le  sanzioni
pecuniarie  (correlate  al  valore  del  contratto)  da  applicare ai
soggetti  che  abbiano  omesso  le  comunicazioni preventive dei dati
relativi  alle  imprese  subaffidatarie  o  subappaltatrici, previste
dall'art.  18  della  legge n. 55/1990, ovvero a carico delle imprese
nei  cui  confronti  siano  emersi elementi che denotino tentativi di
infiltrazione mafiosa;
necessita'   di  controllare  gli  assetti  societari  delle  imprese
coinvolte  nell'esecuzione  dell'opera  a  qualunque  titolo  fino  a
completamento   dell'esecuzione   dell'opera  stessa  attraverso  una
costante attivita' di monitoraggio;
necessita'  di  assicurare,  anche attraverso specifiche sanzioni che
possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di
pressione  criminale  sulle  imprese  nella  fase di cantierizzazione
(illecite richieste di danaro, "offerta di protezione", ecc.) vengano
immediatamente  comunicati  alla Prefettura, fermo restando l'obbligo
di denuncia del fatto all'Autorita' Giudiziaria;
* necessita' di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale)
di  un  resoconto  sullo  stato  di  attuazione  delle  procedure  di
monitoraggio antimafia.