Art. 2.
  I testi degli articoli 13 e 47.3 dello statuto di Ateneo, a seguito
delle modifiche intervenute, sono riformulati come segue:
  «Art.  13 (Il rettore). - 13.1 Il rettore rappresenta l'Universita'
e  sovrintende  a  tutte  le  sue  attivita'.  Esercita  funzioni  di
iniziativa, di promozione e di attuazione.
  Spetta comunque al rettore:
    a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di
amministrazione,   coordinandone  le  attivita'  e  provvedendo  alla
esecuzione delle relative deliberazioni;
    b) adottare,   in   situazioni   di   urgenza,  provvedimenti  di
competenza  del senato accademico o del consiglio di amministrazione,
sottoponendoli,  per  la ratifica, agli organi competenti nella prima
seduta successiva;
    c) emanare lo statuto e i regolamenti di cui al titolo V;
    d) assicurare    l'osservanza    delle   norme   dell'ordinamento
universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti di ateneo;
    e) prendere   provvedimenti   atti   a   garantire   l'efficiente
funzionamento  dell'Universita',  la  vigilanza  sulla salubrita', la
sicurezza e la funzionalita' degli ambienti di studio e di lavoro;
    f) stipulare tutte le convenzioni e i contratti non affidati alle
singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
    g) predisporre  le  linee  fondamentali  del piano pluriennale di
sviluppo  e il programma annuale di attivita' dell'ateneo di cui agli
articoli 17 e 18;
    h) presentare,    in   occasione   dell'inaugurazione   dell'anno
accademico, una relazione generale sullo stato dell'ateneo.
  13.2  Il  rettore  esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che
gli  sono  demandate  dall'ordinamento universitario nazionale, dallo
statuto e dai relativi regolamenti.
  13.3.  Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario,
scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in
tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
  Nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il rettore puo' avvalersi di
prorettori  da lui scelti nell'ambito dell'Universita' e nominati con
proprio  decreto  nel  quale  saranno  precisati compiti e settori di
competenza.
  I  prorettori  rispondono  direttamente al rettore che si assume la
responsabilita'  del  loro  operato  relativamente  ai  compiti  loro
attribuiti.
  I  prorettori,  su  proposta  del  rettore, possono far parte delle
commissioni  istruttorie  degli organi dell'Universita', su argomenti
relativi ai settori di loro competenza.
  Il  rettore  puo'  invitare  i  singoli prorettori alla discussione
preliminare  nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione
sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
  Ai  prorettori  che  hanno  la qualifica di professore di ruolo, il
rettore  puo'  delegare  le proprie funzioni attinenti alla vigilanza
dei servizi amministrativi e contabili dell'ateneo.
  Il  rettore ed il prorettore vicario, a loro scelta, sono esonerati
dall'insegnamento per la durata della carica.
  13.4. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
    a) ai  professori  in  ruolo  e fuori ruolo di prima e di seconda
fascia;
    b) ai ricercatori in ruolo;
    c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli
studenti  nel  senato  accademico, nel consiglio di amministrazione e
negli  organi  di  gestione  del  diritto  allo  studio e dello sport
universitario;
    d) al   personale   tecnico   amministrativo  in  ruolo  a  tempo
indeterminato  presso  l'ateneo, esclusi i rappresentanti di cui alla
lettera precedente;
    e) agli studenti eletti nei consigli di facolta'.
  Il  voto  degli  elettori  di  cui alla lettera d), ai fini sia del
quorum  di  validita'  dei  turni  di votazione che della maggioranza
richiesta  per  l'elezione,  sara'  ponderato  nella  misura  di  una
preferenza   per  ogni  otto  preferenze  espresse  a  favore  di  un
candidato,  con  arrotondamento al multiplo di otto piu' vicino o, in
caso di equidistanza, a quello superiore.
  Ai  fini del computo di cui ai punti successivi si definisce numero
dei  voti  esprimibili  quello  calcolato  sommando  al  numero degli
elettori  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  ed e) il numero degli
elettori  di  cui  alla  lettera  d)  diviso  per  otto e arrotondato
all'intero  superiore.  Il  numero  dei  voti  espressi  e' calcolato
sommando  al  numero  dei  voti  di preferenza il numero delle schede
bianche   e   nulle   ponderato  secondo  quanto  previsto  al  comma
precedente.
  13.5.  Il  rettore  viene eletto fra i professori di ruolo di prima
fascia  che  hanno  presentato  la  loro  candidatura  nella apposita
riunione del corpo elettorale, che si svolge prima del primo turno di
votazione.
  La  candidatura  deve  essere  successivamente  formalizzata  ed e'
considerata valida solo se e' sottoscritta da un minimo di sessanta e
fino  ad  un  massimo  di ottanta elettori. La candidatura, una volta
accertata  la  sua  validita',  e'  utilizzabile  anche  in  caso  di
ripetizione del primo turno.
  Le  firme apposte dagli elettori di cui alla lettera d) del punto 4
saranno ponderate, al fine del conteggio finale delle firme valide di
sostegno  alla candidatura, secondo quanto previsto al medesimo punto
4.
  Nessun  elettore  puo' sottoscrivere piu' di una candidatura, salvo
che   il  candidato  per  il  quale  e'  stata  effettuata  la  prima
sottoscrizione non l'abbia nel frattempo ritirata.
  13.6.  La  procedura  per l'elezione del rettore si svolge in uno o
piu'  turni  di  votazione  secondo  le  modalita' indicate nei punti
successivi.
  Il calendario delle votazioni e' fissato dopo ciascuna riunione del
corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere
compatibile,  nel  caso  di  votazioni  valide,  con  la  conclusione
dell'iter elettorale entro trenta giorni dalla data della riunione.
  13.7.  Nel  primo  turno  di  votazione  il  rettore  e'  eletto  a
maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
  Il primo turno di votazione e' valido se risulta espresso almeno il
20%  dei  voti  esprimibili  e  vi  sono candidati ammessi al secondo
turno.  Sono  ammissibili  al  secondo  turno i candidati che abbiano
riportato almeno il 10% dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un
candidato  abbia  riportato  almeno  il  20%  dei voti esprimibili e'
ammesso  al  secondo  turno  anche  in  assenza  di  altri  candidati
ammissibili.
  Qualora  il  primo  turno  di  votazione non risulti valido possono
essere  presentate nuove candidature con le modalita' di cui al punto
5.
  13.8.  Nel  secondo  turno  di  votazione  il  rettore  e' eletto a
maggioranza assoluta dei voti espressi.
  In  caso  di mancata elezione, e purche' la somma dei voti ottenuti
dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il 50%
dei  voti  espressi,  si  procede al ballottaggio tra i due candidati
maggiormente votati, con le norme di cui ai punti 10 e 11.
  Se  non  si  realizzano  i  presupposti  per  il  ballottaggio,  la
procedura   elettorale   riparte  dal  primo  turno,  possono  essere
presentate  nuove candidature con le modalita' di cui al punto 5 e si
procede a una nuova votazione con le modalita' di cui al punto 7.
  13.9. Abrogato.
  13.10.  Il  ballottaggio  e'  considerato  valido  qualunque sia il
numero  dei  votanti  e  risulta  eletto  il candidato che riporta il
maggior numero di voti.
  13.11.   A  parita'  dei  voti  tra  due  candidati,  partecipa  al
ballottaggio  o  e'  dichiarato  eletto  il candidato piu' anziano di
ruolo o, in caso di ulteriore parita', il piu' anziano d'eta'.
  13.12.  In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per
persone che non sono validamente candidate sono nulli.
  In  caso  di ripetizione del primo turno un candidato puo' ritirare
la  propria  candidatura  durante  la  riunione  del corpo elettorale
destinata alla presentazione delle candidature.
  13.13.  Il  rettore  e' nominato con decreto del Ministro e dura in
carica quattro anni.
  In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa
comunque  determinatasi, il decano dei professori di prima fascia del
senato  accademico  subentra  al  rettore  per  lo  svolgimento della
attivita'  di  ordinaria  amministrazione,  fino  all'espletamento di
nuove elezioni.
  Nel  caso  in  cui  il  decano subentrato presenti, a sua volta, la
candidatura  di  cui  al punto 5, decade automaticamente dall'ufficio
acquisito  e  gli  subentra  il professore di prima fascia del senato
dotato di maggiore anzianita' di servizio (dopo il decano).
  13.14.  Un  apposito  regolamento  approvato  dal senato accademico
determina  le  ulteriori  disposizioni  relative  alla  procedura  di
elezione del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto
e  l'impossibilita'  di risalire alla volonta' espressa separatamente
da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al punto 4.
Art.  47.3  (Designazioni  elettive).  -  Nei  sei mesi precedenti la
scadenza  del  mandato  di  rettore,  di  preside  di  facolta'  e di
presidente o direttore delle altre strutture didattiche, di ricerca e
di    servizio   dell'Universita',   ovvero   entro   trenta   giorni
dall'interruzione  del  mandato  di  cui  agli articoli 23.11, 28.9 e
33.8,  il  decano  dei  professori  ordinari  di ruolo e fuori ruolo,
rispettivamente  dell'universita',  della  facolta' e della struttura
interessata,  indice le elezioni per il rinnovo della carica vacante.
In  caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione
del  corpo  elettorale  di cui all'art. 13.5 deve essere tenuta entro
trenta  giorni  dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione
dei giorni di vacanza accademica.».