Art. 3.
Requisiti   obbligatori   degli   apparecchi   da   divertimento   ed
intrattenimento  di  cui  all'art.  110,  comma  7,  lettera  c)  del
                             T.U.L.P.S.
  1.  Gli  apparecchi  di  cui al presente articolo, il cui costo per
partita puo' essere superiore a 0,50 euro:
    a) dispongono di una scheda di gioco;
    b) prevedono  modalita'  di  gioco  basate  esclusivamente  sulla
abilita' del giocatore;
    c) possono   consentire   il  gioco  in  contemporanea  tra  piu'
giocatori attraverso apparecchi multipostazione;
    d) possono  prevedere  dispositivi  periferici  utilizzabili  dal
giocatore per interagire con l'apparecchio;
    e) sono  privi  di  dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di
dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco;
    f) non  prevedono  la  distribuzione  di  premi o l'erogazione di
vincite di qualsiasi natura;
    g) non  consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di
punti  tramutabili  in crediti a favore del giocatore per ripetizione
di partite ovvero usufruibili in partite successive;
    h) prevedono  meccanismi i quali rendano impossibile la modifica,
eseguita  in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1,
lettera  i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche
che  determinano  il  funzionamento,  le modalita' di gioco od il suo
risultato;   tali   meccanismi   devono   prevedere   il  blocco  del
funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di
dispositivi  che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le
manomissioni, anche solo tentate;
    i) possono  prevedere  meccanismi  per  l'aggiornamento,  anche a
distanza,  delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalita'
descritte  nella  scheda  esplicativa  di  cui  all'art.  4, comma 1,
lettera  i),  subordinatamente  all'esecuzione,  con  esito positivo,
della  verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si
modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco;
    j) non  devono  prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi
dai  comandi  a  disposizione  del giocatore, per l'effettuazione del
gioco  che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del
gioco stesso ed il relativo punteggio;
    k) devono    essere    identificabili    attraverso   il   codice
identificativo  apposto  su un supporto dotato di caratteristiche che
assicurino       l'inalterabilita',      posizionato      all'esterno
dell'apparecchio  o,  in  alternativa,  all'interno  in modo visibile
dall'esterno;
    l) sono   accompagnati   dalla  scheda  esplicativa,  di  cui  al
successivo  art.  4  e  dal  registro  delle  manutenzioni, di cui al
successivo art. 5.
  2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi:
    a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in
parte, le sue regole fondamentali;
    b) giochi  quali  roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte
le  forme,  black  jack,  chemin  de  fer,  baccarat  e  altri giochi
d'azzardo  di  cui  all'art.  110,  comma  5  del  T.U.L.P.S.  o che,
comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali;
    c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o
violenti.