Art. 3. Requisiti obbligatori degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S. 1. Gli apparecchi di cui al presente articolo, il cui costo per partita puo' essere superiore a 0,50 euro: a) dispongono di una scheda di gioco; b) prevedono modalita' di gioco basate esclusivamente sulla abilita' del giocatore; c) possono consentire il gioco in contemporanea tra piu' giocatori attraverso apparecchi multipostazione; d) possono prevedere dispositivi periferici utilizzabili dal giocatore per interagire con l'apparecchio; e) sono privi di dispositivi a rulli, rulli virtuali ovvero di dispositivi a led od ottici, atti a visualizzare fasi di gioco; f) non prevedono la distribuzione di premi o l'erogazione di vincite di qualsiasi natura; g) non consentono la ripetizione della partita ne' l'accumulo di punti tramutabili in crediti a favore del giocatore per ripetizione di partite ovvero usufruibili in partite successive; h) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera i), delle memorie elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il funzionamento, le modalita' di gioco od il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alla memoria e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate; i) possono prevedere meccanismi per l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche, da effettuare con le modalita' descritte nella scheda esplicativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera i), subordinatamente all'esecuzione, con esito positivo, della verifica di cui all'art. 7, comma 2, in tutti i casi in cui si modifichi il «codice eseguibile» del software di gioco; j) non devono prevedere meccanismi di qualsiasi natura, diversi dai comandi a disposizione del giocatore, per l'effettuazione del gioco che possano influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco stesso ed il relativo punteggio; k) devono essere identificabili attraverso il codice identificativo apposto su un supporto dotato di caratteristiche che assicurino l'inalterabilita', posizionato all'esterno dell'apparecchio o, in alternativa, all'interno in modo visibile dall'esterno; l) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al successivo art. 4 e dal registro delle manutenzioni, di cui al successivo art. 5. 2. Per gli apparecchi di cui al presente articolo non sono ammessi: a) il gioco del poker o comunque giochi che riproducano, anche in parte, le sue regole fondamentali; b) giochi quali roulette, ventuno, sette e mezzo, dadi in tutte le forme, black jack, chemin de fer, baccarat e altri giochi d'azzardo di cui all'art. 110, comma 5 del T.U.L.P.S. o che, comunque, riproducano, anche in parte, le loro regole fondamentali; c) giochi contenenti immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti.