Art. 6.
                      Informazioni al pubblico
  1.  Esternamente  a  ciascun apparecchio di cui al presente decreto
devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:
    a) il costo della partita;
    b) le regole del gioco;
    c) l'eta'  minima  del  giocatore, consigliata per l'utilizzo del
gioco.