Art. 7.
                  Obiettivi della verifica tecnica
  1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge
n.  388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste
nelle  attivita'  dirette ad accertare la conformita' di un esemplare
di  modello  di  apparecchio  alle prescrizioni di idoneita' al gioco
lecito,  ai  fini  della  successiva  produzione  od importazione. La
verifica  tecnica  riscontra il rispetto delle prescrizioni di cui ai
precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
  2.  La  verifica  tecnica, di cui al comma 1, deve essere richiesta
anche  in  caso  di  modifiche  apportate  al «codice eseguibile» del
software di gioco di un modello di apparecchio gia' in possesso della
certificazione di cui al comma 4.
  3. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attivita' di cui ai commi
1 e 2, puo' stipulare apposite convenzioni anche con gli organismi di
certificazione  ed  ispezione  aventi  i  requisiti  previsti  per la
verifica  tecnica  degli  apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del
T.U.L.P.S.
  4.  Nel  caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, AAMS
rilascia  certificazione  di  conformita'  del modello di apparecchio
oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od
importazione.
  5.  Gli  oneri  specificamente  connessi alle attivita' di verifica
tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.