Art. 7. Obiettivi della verifica tecnica 1. La verifica tecnica, prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, consiste nelle attivita' dirette ad accertare la conformita' di un esemplare di modello di apparecchio alle prescrizioni di idoneita' al gioco lecito, ai fini della successiva produzione od importazione. La verifica tecnica riscontra il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6. 2. La verifica tecnica, di cui al comma 1, deve essere richiesta anche in caso di modifiche apportate al «codice eseguibile» del software di gioco di un modello di apparecchio gia' in possesso della certificazione di cui al comma 4. 3. AAMS, ai fini dell'effettuazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2, puo' stipulare apposite convenzioni anche con gli organismi di certificazione ed ispezione aventi i requisiti previsti per la verifica tecnica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. 4. Nel caso in cui la verifica tecnica abbia esito positivo, AAMS rilascia certificazione di conformita' del modello di apparecchio oggetto della verifica stessa, ai fini della successiva produzione od importazione. 5. Gli oneri specificamente connessi alle attivita' di verifica tecnica restano a carico dei soggetti richiedenti.