Art. 3.
  L'aliquota  di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari
omaggio  o  nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione
di 10, nella misura di seguito indicata:
Euro S/40                |euro                |0,0170
  Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi,
previste  all'art.  1  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si
applicano  anche  per  le  marche contrassegno da applicare sui nuovi
tipi  di  fiammiferi  omaggio  o  nominativi  indicati all'art. 1 del
presente decreto, con la seguente variante:
    colore «rosso-giallo», con legenda «Euro S/40» in basso.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti
pubblicitari  omaggio  o  nominativi  del presente articolo le marche
indicate  all'art.  1  del  ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958,  al  n. 35 di colore giallo limone, per i fiammiferi denominati
«Euro S/40».