Art. 3. L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: Euro S/40 |euro |0,0170 Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sui nuovi tipi di fiammiferi omaggio o nominativi indicati all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante: colore «rosso-giallo», con legenda «Euro S/40» in basso. Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 35 di colore giallo limone, per i fiammiferi denominati «Euro S/40».