Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((   )).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
   Interventi urgenti per taluni settori della produzione agricola
((  1.  Agli  imprenditori  agricoli  dei  settori  della  produzione
agricola  che,  ai  sensi  dell'articolo  1, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, per le produzioni dell'anno 2004
sono  stati  individuati  quali destinatari di interventi urgenti nel
settore  agroalimentare,  nonche'  ai  produttori  di  uva  da  vino,
individuati   con   le   medesime   procedure   di  cui  al  predetto
decreto-legge  n.  22  del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge  n.  71  del  2005, si applica il regolamento (CE) n. 1860/2004
della  Commissione,  del  6 ottobre  2004,  relativo all'applicazione
degli  articoli 87  e  88  del  Trattato  istitutivo  della Comunita'
europea  agli  aiuti  de minimis nei settori dell'agricoltura e della
pesca.
  2. Gli aiuti de minimis di cui al comma 1 sono erogati dall'Agenzia
per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA) agli imprenditori agricoli,
iscritti  nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nel
limite massimo della somma di 109 milioni di euro per l'anno 2005, di
cui  69  milioni  di  euro  destinati ai produttori per le produzioni
dell'anno 2004 e 40 milioni di euro destinati ai produttori di uva da
vino, individuati ai sensi del comma 1, secondo i seguenti parametri,
definiti  con  riferimento  agli  ettari  di  superficie produttiva o
unita' di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 131, paragrafo 2,
del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre
2003:
    a) 3.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o superiori a 6 ettari o pari o superiori a 15 UBA;
    b) 2.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o  superiori a 3 ettari o pari o superiori a 7,5 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera a);
    c) 1.000 euro per imprenditore agricolo in caso di superfici pari
o  superiori a 0,3 ettari o pari o superiori a 3 UBA, ma inferiori ai
parametri di cui alla lettera b).
    3.  L'AGEA  provvede  ad emanare le disposizioni per l'attuazione
degli interventi previsti dal presente articolo al fine di consentire
l'erogazione  degli  aiuti  di cui al comma 2 non oltre trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto.  Nel  caso in cui la riserva di 69 milioni di euro
destinata  ai  produttori  per le produzioni dell'anno 2004 non venga
interamente  utilizzata,  l'AGEA  e' autorizzata a destinare le somme
residue ai produttori di vino di cui al comma 1.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 1, pari a 109
milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma
3-ter,  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
  5.  Per  fare  fronte  alle  problematiche  nel settore dell'uva da
tavola,   l'AGEA   e'   autorizzata   ad  acquisire  sul  mercato  un
quantitativo  massimo  di  800  mila  quintali  di  uva da tavola. Ai
relativi  oneri,  pari  a  9,6  milioni  di  euro per l'anno 2005, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa   di   cui  all'articolo  1,  comma  3-ter,  del  decreto-legge
28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71.
  6. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n.  22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n.
71, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, per
l'anno 2005, l'importo del limite dei pagamenti indicati all'articolo
1,  comma  15,  lettera  a),  della  citata  legge n. 311 del 2004 e'
ridotto di 120 milioni di euro».
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare  le  variazioni di bilancio occorrenti per il trasferimento
delle risorse finanziarie all'AGEA, che provvede all'attuazione degli
interventi previsti dai commi da 1 a 5. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive  il  testo  dei  commi  1-bis  e 1-ter
          dell'art.  1  del  decreto-legge  28 febbraio  2005, n. 22,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
          n.    71,   recante   «Interventi   urgenti   nel   settore
          agroalimentare»:
              «1-bis.  Per  l'anno 2005, nelle aree per le quali, con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sia  stata  verificata la riduzione del reddito medio delle
          imprese  agricole per l'anno 2004 del 30 per cento rispetto
          al  reddito medio del triennio precedente, e' concessa alle
          imprese   agricole,   a   domanda   e   nell'ambito   delle
          disponibilita'   del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
          interventi  indennizzatori di cui all'art. 15, comma 2, del
          decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la sospensione,
          al   31 dicembre   2005,   del  versamento  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali  propri  e  dei  lavoratori
          dipendenti dovuti per l'anno 2005.
              1-ter.  Alle  imprese  di  cui  al  comma 1-bis possono
          essere concessi, a valere sulle disponibilita' del Fondo di
          solidarieta'  nazionale  - interventi indennizzatori di cui
          all'art.  15,  comma  2,  del  decreto legislativo 29 marzo
          2004,  n.  102,  finanziamenti a lungo termine, finalizzati
          alla  ripresa  economica  delle imprese stesse, al tasso di
          cui  all'art.  5, comma 2, del predetto decreto legislativo
          n.  102  del  2004,  assistiti  dalla garanzia fideiussoria
          dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA),   ai  sensi  dell'art.  17  del  medesimo  decreto
          legislativo.  In  alternativa,  possono  essere concessi, a
          valere   sulle  medesime  disponibilita'  di  spesa  e  nel
          rispetto   di  quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
          1860/2004  del 6 ottobre 2004 della Commissione, contributi
          in  conto  capitale  nella misura massima di 3.000 euro per
          impresa agricola.».
              -  Il  regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione,
          del   6 ottobre   2004,   relativo  all'applicazione  degli
          articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei
          settori dell'agricoltura e della pesca, e' pubblicato nella
          GUCE serie L 325 del 28 ottobre 2004.
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 87 e 88 del
          Trattato istitutivo della Comunita' europea:
              «Art.  87  -  1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a) gli  aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b) gli  aiuti  destinati  a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c) gli  aiuti  concessi  all'economia  di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
                a) gli   aiuti   destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b) gli  aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c) gli  aiuti  destinati  ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d) gli  aiuti  destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e) le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate  con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              «Art.  88  -  1.  La  Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.».
              -  Il  Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del
          29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai
          regimi  di  sostegno  diretto  nell'ambito  della  politica
          agricola  comune  e  istituisce taluni regimi di sostegno a
          favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE)
          n.  2019/93,  (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n.
          1454/2001,  (CE)  n.  1868/94,  (CE)  n. 1251/1999, (CE) n.
          1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
          2529/2001,  e'  pubblicato  nella  GUCE  serie  L  270  del
          21 ottobre 2003.
              -  Si  riporta il testo del comma 3-ter dell'art. 1 del
          decreto-legge  28 febbraio  2005,  n.  22,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 aprile  2005,  n. 71, come
          modificato dalla presente legge:
              «3-ter.  Per favorire la ripresa economica e produttiva
          delle  imprese  agricole  colpite  da  calamita'  naturali,
          l'autorizzazione  di spesa di cui all'art. 15, comma 2, del
          decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  102, relativa al
          Fondo    di    solidarieta'    nazionale    -    interventi
          indennizzatori,  e'  aumentata  di  120 milioni di euro per
          l'anno   2005.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di
          cui  all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
          legge  30 dicembre  2004,  n. 311. A tale fine il CIPE, con
          apposita  delibera,  destina  le  suddette risorse entro il
          termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di entrata
          in  vigore della legge di conversione del presente decreto.
          Conseguentemente, per l'anno 2005, l'importo del limite dei
          pagamenti  indicati all'art. 1, comma 15, lettera a), della
          citata  legge  n. 311 del 2004 e' ridotto di 120 milioni di
          euro.».