Art. 1-bis.
Interventi   del  commissario  ad  acta  ex-Agensud  in  relazione  a
                         situazioni di crisi
((  1.  Nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 7
dell'articolo  5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, il commissario ad
acta   per  le  attivita'  di  cui  all'articolo  19,  comma  4,  del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104:
    a) puo'  stipulare  apposite convenzioni con l'AGEA finalizzate a
erogare  aiuti  de  minimis,  di cui al regolamento (CE) n. 1860/2004
della Commissione, del 6 ottobre 2004, a vantaggio degli imprenditori
agricoli,   di   cui   all'articolo  1,  commi  1-bis  e  1-ter,  del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29 aprile 2005, n. 71, fino ad un importo massimo di 21
milioni di euro;
    &id;b) puo'  realizzare,  anche  a livello internazionale, per il
tramite del Centro servizi ortofrutticoli (CSO), apposite campagne di
promozione  e comunicazione, per agevolare la conoscenza da parte dei
consumatori  degli  aspetti qualitativi e nutrizionali delle pesche e
delle nettarine fino ad un importo massimo di 2 milioni di euro. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive il testo del comma 7 dell'art. 5 della
          legge   27 marzo   2001,   n.  122,  recante  «Disposizioni
          modificative e integrative alla normativa che disciplina il
          settore agricolo e forestale»:
              «7.  Per  la  prosecuzione degli interventi relativi al
          progetto  speciale  promozionale  per  le  aree interne del
          Mezzogiorno  per  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli
          tipici,  approvato  con  deliberazione  del CIPE n. 132 del
          6 agosto  1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  255  del 29 ottobre 1999, e'
          autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
          anni 2001 e 2002.».
              -  Si  trascrive  il testo del comma 4 dell'art. 19 del
          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 7 aprile 1995, n. 104, recante
          «Disposizioni  urgenti  per accelerare la concessione delle
          agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia
          per  la  promozione  dello sviluppo del Mezzogiorno, per la
          sistemazione  del  relativo  personale, nonche' per l'avvio
          dell'intervento   ordinario   nelle   aree   depresse   del
          territorio nazionale»:
              «4.   Sono   attribuite   al  Ministero  delle  risorse
          agricole,  alimentari  e  forestali  le  seguenti  materie:
          incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie
          per  i  miglioramenti  fondiari,  ivi  compresi  quelli  di
          bonifica   e   montani,   per   l'assistenza   tecnica   in
          agricoltura,  la  valorizzazione  dei prodotti agricoli, la
          pesca,  progetti speciali promozionali e connesse attivita'
          creditizie  nei  campi  delle opere private del Mezzogiorno
          interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura,
          della  zootecnica  e della commercializzazione dei prodotti
          agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.».