Art. 1-quater.
 Piani produttivi per i formaggi a denominazione di origine protetta
((  1.  Il Ministro delle politiche agricole e forestali, in presenza
di  anomale condizioni del mercato, al fine di valorizzare i formaggi
stagionati   italiani  a  denominazione  riconosciuta  ai  sensi  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  del  Consiglio,  del 14 luglio 1992,
approva,  con  proprio decreto, piani produttivi per la qualita' e lo
sviluppo  dei  mercati,  di  durata  non  superiore  a  cinque  anni,
predisposti  dai consorzi di tutela di cui all'articolo 53, comma 15,
della legge 24 aprile 1998, n. 128.
  2.  I  piani  di  cui  al  comma  1  devono  dimostrare la presenza
dell'alterazione  delle  normali condizioni di mercato e contenere le
misure  miranti al ripristino di condizioni ordinarie di mercato e di
tutela  della  qualita'  delle produzioni. I piani produttivi possono
prevedere  meccanismi  contributivi  differenziati per lo sviluppo di
nuovi  mercati, nonche' specifici strumenti finalizzati a garantire o
aumentare  la  qualita' del prodotto finale. Il mancato pagamento dei
contributi   differenziati,   previsti   dai   piani  produttivi,  e'
sanzionato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 297.
  3.  Le  anomale  condizioni  di  mercato possono essere verificate,
oltre  che  sul  valore  della  materia  prima  latte  destinata alla
trasformazione di formaggio di cui al comma 1, riferita al valore del
latte  destinato  ad  altre  lavorazioni,  anche  con  riferimento  a
riduzioni del prezzo alla produzione, rilevato ai sensi dell'articolo
127,  comma 3,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di almeno il 10
per  cento  del  prezzo  medio  unitario alla produzione verificatosi
durante il triennio precedente.
  4.  I  piani  di  cui  al  comma  1  riguardano  tutti  i caseifici
produttori  della  denominazione  di  origine protetta interessata in
funzione  della  possibilita'  di  utilizzazione  dei  marchi  di cui
all'articolo 53, comma 16, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
  5.  In  nessun  caso  i  piani  di cui al comma 1 possono prevedere
accordi  sui  prezzi  di  vendita  all'ingrosso  o  al  dettaglio dei
prodotti.
  6. I consorzi di tutela di cui al comma 1 presentano annualmente al
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali una relazione sullo
stato di attuazione del piano.
  7.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  previste  dal  presente
articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del
          14 luglio  1992, relativo alla protezione delle indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli  ed  alimentari,  e' pubblicato nella GUCE serie L
          208 del 24 luglio 1992.
              -  Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 53
          della  legge  24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997):
              «15.  I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle
          attestazioni  di  specificita'  sono  costituiti  ai  sensi
          dell'art.  2602  del  codice  civile  ed  hanno funzioni di
          tutela,  di  promozione, di valorizzazione, di informazione
          del consumatore e di cura generale degli interessi relativi
          alle denominazioni.
              Tali   attivita'   sono  distinte  dalle  attivita'  di
          controllo  e  sono  svolte  nel  pieno  rispetto  di quanto
          previsto  all'art.  10  del  citato  regolamento  (CEE)  n.
          2081/92  e  all'art.  14  del  citato  regolamento (CEE) n.
          2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le
          funzioni   di   cui   al   presente   comma   su   incarico
          dell'autorita'  nazionale  preposta  ai  sensi  delle leggi
          vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su
          incarico   conferito   con   decreto  del  Ministero  delle
          politiche  agricole  e  forestali.  Nello svolgimento della
          loro attivita' i consorzi di tutela:
                a) possono    avanzare    proposte    di   disciplina
          regolamentare  e  svolgono  compiti  consultivi relativi al
          prodotto interessato;
                b) possono   definire  programmi  recanti  misure  di
          carattere  strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate
          al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di
          sicurezza   igienico-sanitaria,  caratteristiche  chimiche,
          fisiche,   organolettiche   e   nutrizionali  del  prodotto
          commercializzato;
                c) possono  promuovere  l'adozione di delibere con le
          modalita'  e  i  contenuti  di  cui all'art. 11 del decreto
          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, purche' rispondano ai
          requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;
                d) collaborano,  secondo  le  direttive impartite dal
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
          vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della
          IGP  o della attestazione di specificita' da abusi, atti di
          concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
          denominazioni  tutelate  e  comportamenti  comunque vietati
          dalla  legge; tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e
          nei  confronti  di chiunque, in ogni fase della produzione,
          della   trasformazione   e   del   commercio.  Agli  agenti
          vigilatori  dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali
          funzioni,  puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di
          legge  la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'
          essi  possiedano  i  requisiti determinati dall'art. 81 del
          regolamento  approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n.
          666,  e  prestino  giuramento  innanzi  al  sindaco  o  suo
          delegato.  Gli  agenti  vigilatori  gia'  in possesso della
          qualifica  di  agente  di  pubblica sicurezza mantengono la
          qualifica    stessa,    salvo   che   intervenga   espresso
          provvedimento di revoca.
              16.  I  segni  distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG
          sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai
          sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92.
          Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti
          DOP,  IGP  e  STG,  sono  detenuti,  in quanto dagli stessi
          registrati,  dai  consorzi  di tutela per l'esercizio delle
          attivita'  loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono
          utilizzati  come segni distintivi delle produzioni conformi
          ai  disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali
          attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi
          del   presente  articolo,  a  condizione  che  la  relativa
          utilizzazione   sia   garantita   a   tutti   i  produttori
          interessati   al  sistema  di  controllo  delle  produzioni
          stesse.  I  costi  derivanti dalle attivita' contemplate al
          comma  15  sono  a  carico  di  tutti  i  produttori  e gli
          utilizzatori  secondo criteri stabiliti con regolamento del
          Ministro delle politiche agricole e forestali.».
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n.  297,  recante
          «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
          (CEE)   n.   2081/92,   relativo   alla   protezione  delle
          indicazioni  geografiche  e  delle denominazioni di origine
          dei prodotti agricoli e alimentari»:
              «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il
          soggetto   immesso   nel   sistema   di  controllo  di  una
          denominazione  protetta,  che  non  assolve  agli  obblighi
          pecuniari,  in  modo  totale  o parziale, nei confronti del
          Consorzio di tutela di cui all'art. 1, comma 1, lettera c),
          numero  1),  e'  sottoposto,  previa  verifica da parte del
          Ministero   delle  politiche  agricole  e  forestali,  alla
          sanzione   amministrativa   pecuniaria   pari   al   triplo
          dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.».
              - Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 127 della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»:
              «3.  I valori delle produzioni assicurabili con polizze
          agevolate  sono  stabiliti  con  decreto del Ministro delle
          politiche  agricole  e  forestali,  da  adottare  entro  il
          31 dicembre  di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
          delle  rilevazioni  dei  prezzi  unitari  di  mercato  alla
          produzione,  effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
          informazioni  sul  mercato  agricolo  (ISMEA).  Al  fine di
          sostenere  la  competitivita'  delle  imprese e favorire la
          riduzione  delle  conseguenze  dei  rischi  atmosferici, e'
          istituito  presso  l'ISMEA  un fondo per la riassicurazione
          dei  rischi.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
          del fondo.».