Art. 1-quinquies.
                 Garanzie creditizie in agricoltura
((  1.  L'Istituto  di  servizi  per  il  mercato agricolo alimentare
(ISMEA)  e'  autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie ad esso
attribuite dall'articolo 5-bis, comma 4, della legge 31 gennaio 1994,
n.  97,  anche  per gli interventi di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie attivita' istituzionali, a
decorrere  dall'anno  2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni
di  euro  all'ISMEA,  al  cui  onere  si  provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto
legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 5-bis
          della   legge   31 gennaio  1994,  n.  97,  recante  «Nuove
          disposizioni per le zone montane»:
              «4.  Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito
          presso  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato  agricolo
          alimentare  (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro
          annui.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  17  del decreto
          legislativo  29 marzo  2004,  n.  102,  recante «Interventi
          finanziari  a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38»:
              «Art.  17  (Interventi per favorire la capitalizzazione
          delle   imprese).   -  1.  La  Sezione  speciale  istituita
          dall'art.   21   della  legge  9 maggio  1975,  n.  153,  e
          successive  modificazioni,  e' incorporata nell'Istituto di
          servizi  per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
          n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
          e passivi.
              2.  L'ISMEA  puo'  concedere  la propria fideiussione a
          fronte  di finanziamenti bancari a medio e lungo termine in
          favore delle imprese agricole e della pesca di cui all'art.
          1  del  decreto  legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  e
          all'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  al  mercato  dei
          capitali  da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
          puo'   concedere   garanzia   diretta   a   banche  e  agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui  all'art.  107  del  testo unico delle leggi in materia
          bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
          settembre  1993,  n.  385,  e  successive  modificazioni, a
          fronte  di  prestiti  partecipativi  e  partecipazioni  nel
          capitale  delle  imprese  medesime,  assunte  da banche, da
          intermediari   finanziari,   nonche'  da  fondi  chiusi  di
          investimento mobiliari.
              4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
          anche  mediante  rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
          collaborazione   con   confidi,  altri  fondi  di  garanzia
          pubblici e privati, anche a carattere regionale.
              5.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  natura non regolamentare, da adottarsi
          entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
          modalita'   di  prestazione  delle  garanzie  previste  dal
          presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
          dell'art.  1,  comma  512, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,   tenuto   conto   delle  previsioni  contenute  nella
          disciplina  del  capitale  regolamentare  delle  banche  in
          merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
              5-bis.  Le  garanzie  prestate  ai  sensi  del presente
          articolo  possono  essere  assistite  dalla  garanzia dello
          Stato  secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
          con  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze.
          Agli   eventuali   oneri  derivanti  dall'escussione  della
          garanzia  concessa  ai  sensi  del  comma 2, si provvede ai
          sensi  dell'art.  7,  secondo comma, numero 2), della legge
          5 agosto  1978,  n.  468.  La predetta garanzia e' elencata
          nello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  ai sensi dell'art. 13 della citata legge n.
          468 del 1978.
              5-ter.   Al  fine  di  assicurare  l'adempimento  delle
          normative  speciali  in  materia  di  redazione  dei  conti
          annuali   e   garantire   una  separatezza  dei  patrimoni,
          l'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo alimentare
          (ISMEA),  e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
          anche  attraverso  propria  societa'  di capitali dedicata.
          Sull'attivita'  del  presente  articolo,  l'ISMEA trasmette
          annualmente una relazione al Parlamento.
              6.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          decreto   di  cui  al  comma  5,  il  decreto  ministeriale
          30 luglio  2003,  n. 283 del Ministro dell'economia e delle
          finanze, e' abrogato.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  36  del decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della legge 5 marzo 2001, n. 57»:
              «Art.  36  (Disposizioni  finanziarie). - 1. Agli oneri
          derivanti     dal     presente     decreto,    quantificati
          complessivamente  in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
          in  lire  95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
          68,963  miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
          per  l'art.  3,  lire  12 miliardi a decorrere dal 2002 per
          l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
          per l'art. 10, si provvede:
                a) per  gli  anni  2001  e  2002  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
          23 dicembre 2000, n. 388;
                b) per     l'anno     2003     mediante     riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
          del  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165 - dalla
          tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 2 dell'art. 1 del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
              «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135 del codice civile, come sostituito dal comma
          1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
          ovvero  forniscono  prevalentemente  ai soci beni e servizi
          diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».