Art. 1-sexies. Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue (( 1. La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni interessate secondo la tabella A allegata al presente decreto, e' destinata alla concessione da parte delle regioni medesime di indennizzi agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito danni indiretti determinati dalla profilassi immunizzante nei confronti della febbre catarrale degli ovini (blue tongue) nonche' alla concessione di indennizzi per danni indiretti alle aziende di allevamento situate in aree intorno a focolai di febbre catarrale degli ovini, e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei bovini a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie. )) Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»: «250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' ripartita tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di 25 milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per l'anno 2004.».