Art. 1-sexies.
     Disposizioni per il superamento della crisi da blue tongue
((  1.  La somma di euro 18.750.000 di cui all'articolo 4, comma 250,
della  legge  24 dicembre  2003, n. 350, gia' trasferita alle regioni
interessate  secondo  la  tabella  A allegata al presente decreto, e'
destinata  alla  concessione  da  parte  delle  regioni  medesime  di
indennizzi  agli allevatori che, negli anni 2004 e 2005, hanno subito
danni   indiretti   determinati  dalla  profilassi  immunizzante  nei
confronti  della  febbre  catarrale degli ovini (blue tongue) nonche'
alla  concessione  di  indennizzi per danni indiretti alle aziende di
allevamento  situate  in  aree  intorno a focolai di febbre catarrale
degli  ovini,  e sottoposte alla restrizione della movimentazione dei
bovini  a seguito dei provvedimenti emessi dalle autorita' sanitarie.
))
          Riferimenti normativi:
              - Si trascrive il testo del comma 250 dell'art. 4 della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)»:
              «250. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e  forestali,  da adottare sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
          ripartita  tra gli interventi di cui all'art. 129, comma 1,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  la  somma di 25
          milioni di euro nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di
          cui  all'art.  4  della legge 23 dicembre 1999, n. 499, per
          l'anno 2004.».