Art. 3.
              Attuazione della politica agricola comune
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  l'AGEA,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,  istituisce  il  Registro  nazionale  titoli, nel quale, in
relazione   ai   dati  risultanti  dal  fascicolo  aziendale  di  cui
all'articolo   9   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
1° dicembre  1999,  n.  503,  sono inscritti, per ciascun agricoltore
intestatario,  i  relativi  titoli  di  cui  al  regolamento  (CE) n.
1782/2003   del   Consiglio,   del  29 settembre  2003,  identificati
univocamente e distinti per tipologia e valore.
  2.  Il  Registro  di cui al comma 1 risponde ai requisiti descritti
dall'articolo  21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dall'articolo 7
del  regolamento  (CE)  n.  796/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004.
  3.  I trasferimenti dei titoli effettuati ai sensi dell'articolo 46
del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 e secondo le modalita' riportate
nell'articolo  10 del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali  del  5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
191  del 16 agosto 2004, sono registrati nel Registro di cui al comma
1.
  4.  Le  decisioni  amministrative  o  giurisdizionali concernenti i
ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1, non notificate all'AGEA
entro  il  trentesimo  giorno  precedente  la  scadenza  del  termine
previsto per ciascun anno per la comunicazione dei titoli definitivi,
non  producono  effetti sui risultati delle operazioni effettuate per
il calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei confronti degli
agricoltori  estranei ai procedimenti nei quali le suddette decisioni
sono state emesse.
  5.  Le  decisioni  di  cui  al  comma 4 sono eseguite, ai sensi del
regolamento  (CE) n. 1782/2003, in relazione alle domande presentate,
a  valere  sul  massimale  nazionale  previsto  all'allegato VIII del
medesimo regolamento.
((  5-bis.   I   pagamenti   agli  aventi  titolo  delle  provvidenze
finanziarie  previste  dalla  Comunita'  europea la cui erogazione e'
affidata all'AGEA, nonche' agli altri organismi pagatori riconosciuti
ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95 della Commissione, del
7 luglio  1995,  sono  disposti esclusivamente mediante accredito sui
conti  correnti  bancari  o  postali che dovranno essere indicati dai
beneficiari e agli stessi intestati.
  5-ter.   Il  beneficiario  potra'  chiedere,  in  alternativa  alle
modalita'  di  cui al comma 5-bis, che i pagamenti siano disposti dai
suddetti  organismi  pagatori  mediante «bonifico domiciliato» presso
gli uffici postali, con riscossione diretta da parte del beneficiario
stesso.  A tale scopo gli organismi pagatori inviano al domicilio del
beneficiario  la  necessaria comunicazione. La modalita' di pagamento
di  cui  al presente comma sara' utilizzata d'ufficio dagli organismi
pagatori  nel  caso  di  mancata,  incompleta o errata indicazione da
parte del beneficiario degli elementi relativi alla identificazione e
alla  intestazione  dei  conti  correnti  bancari o postali di cui al
comma 5-bis.
  5-quater.  Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis, nonche'
i bonifici domiciliari effettuati ai sensi del comma 5-ter, hanno per
gli  organismi  pagatori  effetto  liberatorio  dalla data di messa a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
  5-quinquies. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli
per  l'accesso  al  pagamento  unico  disaccoppiato  sono  valide per
richiedere  gli  stessi  contributi  comunitari  anche  per  gli anni
successivi  a  quello  di  presentazione  a  condizione  che  non sia
cambiato   nessuno   degli  elementi  delle  domande  previsti  dalla
normativa comunitaria.
  5-sexies.  In  attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
sono  di  conseguenza  modificati  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  4  luglio 1973, n. 532, e il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
  5-septies.  Per  lo  svolgimento delle proprie attivita' l'ISMEA e'
autorizzato  ad  accedere  al Registro nazionale titoli, nonche' alle
informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99.
  5-octies.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
  5-novies. I crediti degli organismi pagatori, riconosciuti ai sensi
del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995,
verso  i  percipienti, derivanti da pagamenti indebiti di provvidenze
finanziarie  previste dall'ordinamento comunitario, sono assistiti da
privilegio  generale di grado uguale a quelli enunciati dall'articolo
2752  del  codice  civile  in  relazione  ai  crediti dello Stato per
tributi.
  5-decies.  All'articolo  69  del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e' aggiunto il seguente comma:
  «Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da
esso  istituite,  anche quando dotate di personalita' giuridica. Alle
predette  amministrazioni  devono intendersi equiparate l'Agenzia del
demanio   e   l'Agenzia   per   le   erogazioni  in  agricoltura,  in
considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di rilevanza
statale  e  riferibili  direttamente  allo Stato, sia della qualita',
relativamente  all'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di
rappresentante  dello  Stato italiano nei confronti della Commissione
europea  ai  sensi  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
successive modificazioni.».
  5-undecies.  All'articolo  8,  comma  1,  del  decreto  legislativo
27 maggio  1999,  n.  165,  le parole: «15 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre».
  5-duodecies.  Il  secondo  comma  dell'articolo  2  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, e' sostituito
dal seguente:
  «Le  somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni
dell'ordinamento  comunitario  relative a provvidenze finanziarie, la
cui  erogazione  sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai
sensi  del  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Conimissione,  del
7 luglio  1995,  non  possono essere sequestrate, pignorate o formare
oggetto   di   provvedimenti   cautelari,   ivi   compresi   i  fermi
amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto
18 novembre  1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli
organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze.».
  5-terdecies.  Le  somme  giacenti  sui  conti correnti accesi dagli
organismi  pagatori  presso  la  Banca d'Italia e presso gli istituti
tesorieri  e  destinate  alle  erogazioni delle provvidenze di cui al
comma  5-duodecies  non  possono, di conseguenza, essere sequestrate,
pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari. ))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 9 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  1° dicembre  1999,  n.  503,
          recante  «Regolamento recante norme per l'istituzione della
          Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e dell'anagrafe
          delle  aziende  agricole, in attuazione dell'art. 14, comma
          3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»:
              «Art.  9  (Fascicolo  aziendale).  -  1.  Per i fini di
          semplificazione  ed  armonizzazione,  di  cui  all'art. 14,
          comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  173  del 1998, e'
          istituito,   nell'ambito  dell'anagrafe,  a  decorrere  dal
          30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
          elettronico  riepilogativo  dei dati aziendali, finalizzato
          all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni
          di cui all'art. 3.
              2.   Anteriormente   alla  data  di  cui  al  comma  1,
          attraverso  le  procedure progressivamente rese disponibili
          dai  SIAN,  ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica
          le  informazioni  relative  al titolo di conduzione ed alla
          consistenza   aziendale,   con   l'obbligo   di  confermame
          l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o
          integrazioni.  Nell'ambito  delle  predette  procedure sono
          indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o
          le  integrazioni.  In  caso  di  mancata  conferma  entro i
          termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti
          nel  fascicolo  aziendale.  Qualora  ai fini della verifica
          delle   consistenze   aziendali   sia   necessario  rendere
          disponibile  all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la
          riproduzione  dei  dati  catastali,  la stessa e' tenuta al
          pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle
          finanze  del  27 giugno  1996  e successive modificazioni e
          integrazioni,  con  le  facilitazioni previste per gli enti
          statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra
          il  Ministero  delle finanze e il Ministero delle politiche
          agricole e forestali del 30 giugno 1998.
              3.  Le  variazioni  ed integrazioni comunicate ai sensi
          del  comma  2  sono valide anche ai fini dell'aggiornamento
          del  repertorio  delle  notizie economiche e amministrative
          (REA)  e  vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo
          delle  camere di commercio con le modalita' di cui all'art.
          5.
              4.  A  partire  dal  1° luglio  2000,  le  aziende  che
          eventualmente  non  risultano  iscritte  all'anagrafe  sono
          tenute,    nel    momento    in    cui    si    manifestano
          all'amministrazione,  ai  fini  dell'ammissione a qualsiasi
          beneficio  comunitario, nazionale o regionale, a comunicare
          le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno
          inserite nel fascicolo aziendale.».
              -  Il  Regolamento  (CE) n. 796/2004 della Commissione,
          del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della
          condizionalita',  della modulazione e del sistema integrato
          di  gestione  e  di controllo di cui al regolamento (CE) n.
          1782/2003   del   Consiglio  che  stabilisce  norme  comuni
          relative  ai  regimi  di sostegno diretto nell'ambito della
          politica  agricola  comune  e  istituisce  taluni regimi di
          sostegno  a  favore  degli agricoltori, e' pubblicato nella
          GUCE serie L 141 del 30 aprile 2004.
              - Il Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del
          7 luglio  1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
          regolamento   (CEE)   n.  729/70  per  quanto  riguarda  la
          procedura  di  liquidazione  dei  conti  del Feaog, sezione
          «garanzia»,   e'   pubblicato   nella   GUCE  serie  L  158
          dell'8 luglio 1995.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
          1973,   n.  532,  reca:  «Attuazione  della  decisione  del
          Consiglio    delle    Comunita'   europee   relativa   alla
          sostituzione  dei  contributi finanziari degli Stati membri
          con  risorse  proprie  delle  Comunita'  e  dei regolamenti
          comunitari   relativi   al   finanziamento  della  politica
          agricola  comune,  in  applicazione dell'art. 3 della legge
          23 dicembre 1970, n. 1185 (IV provvedimento)».
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 2 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,
          n.  727,  recante «Attuazione della decisione del Consiglio
          delle  Comunita'  europee  relativa  alla  sostituzione dei
          contributi   finanziari  degli  Stati  membri  con  risorse
          proprie   delle  Comunita'  e  dei  regolamenti  comunitari
          relativi  al  finanziamento della politica agricole comune,
          in  applicazione  dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970,
          n.  1185,  (Quinto  provvedimento)»,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Le  somme  dovute agli aventi diritto in attuazione di
          disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   relative  a
          provvidenze  finanziarie,  la  cui  erogazione sia affidata
          agli   organismi   pagatori   riconosciuti   ai  sensi  del
          regolamento  CE  n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio
          1995,  non  possono essere sequestrate, pignorate o formare
          oggetto  di  provvedimenti  cautelari, ivi compresi i fermi
          amministrativi  di  cui all'art. 69, sesto comma, del regio
          decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  tranne  che  per il
          recupero  da  parte  degli  organismi pagatori di pagamenti
          indebiti di tali provvidenze.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
          legge 7 marzo 2003, n. 38»:
              «Art.  13 (Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore
          e  del  pescatore). - 1. Il fascicolo aziendale elettronico
          di   cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  1° dicembre l999, n. 503, unico per azienda, e'
          integrato  con  i  dati  di  cui  all'art. 18, paragrafo 1,
          lettera c), e all'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003
          del  29 settembre  2003  del Consiglio. L'aggiornamento del
          fascicolo   aziendale   elettronico,  attraverso  procedure
          certificate  del  Sistema  informativo  agricolo  nazionale
          (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all'art.
          6,  comma  1,  lettera a), del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  503  del  1999, nonche' dai soggetti di cui
          all'art.  3-bis  del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
          165,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  stipulate con
          l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura (AGEA). Per
          qualsiasi  accesso  nel  fascicolo  aziendale  elettronico,
          finalizzato   all'aggiornamento   delle   informazioni  ivi
          contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che
          vi   abbia  proceduto.  La  pubblica  amministrazione,  ivi
          compresi  gli enti pubblici economici, registra inoltre nel
          fascicolo  aziendale  gli  aiuti  concessi  al soggetto che
          esercita  attivita'  agricola in attuazione della normativa
          comunitaria, nazionale e regionale.
              2.  La  Carta  dell'agricoltore e del pescatore, di cui
          all'art.  7  del decreto del Presidente della Repubblica n.
          503  del  1999, e' realizzata in coerenza con l'art. 36 del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di documentazione amministrativa, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
          n.  445,  e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n.
          10,   nonche'   secondo   quanto   previsto   dal   decreto
          ministeriale  19 luglio  2000  del Ministro dell'interno, e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  169 del 21 luglio
          2000.
              3. Il codice unico di identificazione aziende agricole,
          di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico
          di   identificazione   di  ciascun  soggetto  che  esercita
          attivita' agricola anche ai sensi all'art. 18, paragrafo 1,
          lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003.
              4.  L'AGEA,  quale  autorita'  competente  ai sensi del
          titolo  II,  capitolo  4,  regolamento  (CE)  n. 1782/2003,
          assicura,  attraverso  i servizi del SIAN, la realizzazione
          dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  503 del 1999, nonche' di
          quanto previsto dai commi 1 e 2.
              5.  Nel  caso  di  banche  dati decentrate detenute dai
          soggetti  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera a), del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 503 del 1999,
          l'AGEA  assicura le condizioni previste dall'art. 19, comma
          2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
              6.   Le   modalita'   operative   per   la  gestione  e
          l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della
          Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore,  e  per il loro
          aggiornamento,  sono  stabilite  con  decreto  del Ministro
          delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.».
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2752 del codice
          civile:
              «Art.  2752  (Crediti  per tributi diretti dello Stato,
          per  imposta  sul  valore aggiunto e per tributi degli enti
          locali).   -  Hanno  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore  i  crediti  dello Stato per l'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche,  per  l'imposta  sul reddito delle
          persone  giuridiche  e  per  l'imposta  locale sui redditi,
          diversi  da  quelli  indicati nel primo comma dell'articolo
          2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il
          concessionario   del  servizio  di  riscossione  procede  o
          interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente.
              Hanno  altresi'  privilegio  generale  sui  mobili  del
          debitore  i  crediti  dello  Stato  per le imposte, le pene
          pecuniarie e le sopratasse dovute secondo le norme relative
          all'imposta sul valore aggiunto.
              Hanno  lo  stesso privilegio, subordinatamente a quello
          dello  Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei
          comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza
          locale  e  dalle  norme relative all'imposta comunale sulla
          pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.».
              - Si riporta il testo dell'art. 69 del regio decreto 18
          novembre   1923,   n.  2440,  recante  «Nuove  disposizioni
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale  dello  Stato»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.   69.   -   Le   cessioni,   le  delegazioni,  le
          costituzioni  di  pegno,  i  pignoramenti, i sequestri e le
          opposizioni  relative  a somme dovute dallo Stato, nei casi
          in  cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate
          all'amministrazione  centrale  ovvero  all'ente,  ufficio o
          funzionario cui spetta ordinare il pagamento.
              La  notifica  rimane  priva  di  effetto  riguardo agli
          ordini  di pagamento che risultino gia' emessi. Potra', per
          altro,  il creditore fare tale notificazione all'ufficiale,
          tesoriere  o  agente  incaricato  di  eseguire il pagamento
          degli  ordini  o di effettuare la consegna degli assegni di
          cui all'art. 54, lettera a).
              Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e
          gli  atti  di  revoca,  rinuncia o modificazione di vincoli
          devono  risultare  da atto pubblico o da scrittura privata,
          autenticata da notaio.
              I  pignoramenti,  i  sequestri  e  le opposizioni hanno
          efficacia   soltanto   se   fatti   nei  modi  e  nei  casi
          espressamente stabiliti dalla legge.
              Nessun  impedimento  puo'  essere  costituito  mediante
          semplici inibitorie o diffide.
              Qualora  un'amministrazione  dello  Stato  che abbia, a
          qualsiasi  titolo ragione di credito verso aventi diritto a
          somme   dovute   da   altre  amministrazioni,  richieda  la
          sospensione  del  pagamento, questa deve essere eseguita in
          attesa del provvedimento definitivo.
              Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le
          Agenzie   da   esso   istituite,  anche  quando  dotate  di
          personalita'   giuridica.   Alle  predette  amministrazioni
          devono   intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio  e
          l'Agenzia    per   le   erogazioni   in   agricoltura,   in
          considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di
          rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
          della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
          in  agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
          confronti  della  Commissione  europea ai sensi del decreto
          legislativo   27 maggio   1999,   n.   165,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni.».
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 8 del
          decreto   legislativo   27 maggio  1999,  n.  165,  recante
          «Soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le
          erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  a  norma dell'art. 11
          della  legge  15 marzo  1997, n. 59», come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  8  (Ordinamento  contabile).  -  1.  L'esercizio
          finanziario  dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno
          e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo
          e'  deliberato  dal  consiglio  di amministrazione entro il
          31 ottobre  dell'anno precedente e trasmesso nei successivi
          cinque  giorni  al Ministero e al Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, ai fini della
          relativa  approvazione e del suo coordinamento con le linee
          del   Documento   di  programmazione  economico-finanziaria
          (DPEF) del Governo.».