Art. 4.
Gestione diretta dell'AGEA del sistema informativo agricolo nazionale
  1. All'articolo  14  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
  "10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio,
costituisce  una  societa'  a  capitale  misto  pubblico-privato, con
partecipazione  pubblica  maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2
milioni  di  euro  nell'ambito  delle predette dotazioni di bilancio,
alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del
socio  privato  avviene  mediante  l'espletamento di una procedura ad
evidenza  pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157,  e  successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma
non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.».
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della
          legge  7 marzo 2003, n. 38», come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    14    (Semplificazione    degli    adempimenti
          amministrativi).  -  1.  Per i pagamenti diretti si applica
          quanto  previsto  dall'art.  22  del  regolamento  (CE)  n.
          1782/2003.  L'AGEA,  sentiti gli organismi pagatori, adotta
          le  procedure  per  l'attuazione dell'art. 22, commi 2 e 3,
          del predetto regolamento.
              2.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, attraverso il SIAN sono comunicati,
          senza  oneri  per  il  destinatario,  e  nel rispetto delle
          disposizioni  di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
          n.  196,  le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto
          che  esercita attivita' agricola accede direttamente, anche
          per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
          fascicolo aziendale.
              3.  Il  SIAN  assicura  le  modalita' di riconoscimento
          dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale,
          emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta
          dell'agricoltore  e del pescatore di cui all'art. 13, comma
          2.
              4.  Ai  fini  dell'aggiornamento  del  repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA), le Camere di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura (CCIAA)
          competenti   per  territorio  acquisiscono,  attraverso  le
          modalita'  previste  dall'art.  15,  comma  4,  del decreto
          legislativo  30 aprile  1998,  n. 173, le dichiarazioni del
          soggetto  che  esercita attivita' agricola modificative del
          fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo'
          altresi'  stipulare  apposite convenzioni con i soggetti di
          cui  all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
          n. 165, e successive modificazioni.
              5.  Ai  fini dell'attuazione dell'art. 18, comma 2, del
          regolamento  (CE)  n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento
          del  fascicolo  aziendale  di cui all'art. 13, comma 1, nel
          SIAN   confluiscono  i  dati  e  le  informazioni  relativi
          all'identificazione  e  registrazione  degli animali di cui
          alla   direttiva   92/102/CEE  del  27 novembre  1992,  del
          Consiglio, e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del 17 luglio
          2000 del Parlamento europeo e del Consiglio.
              6.  Ove  non  siano  espressamente  previsti  specifici
          diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente,
          per   le   istanze  relative  all'esercizio  dell'attivita'
          agricola  presentate  alla  pubblica amministrazione per il
          tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)
          di  cui  al  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e
          successive   modificazioni,  la  pubblica  amministrazione,
          nonche'  gli enti pubblici economici procedenti adottano il
          provvedimento   finale   entro   centottanta   giorni   dal
          ricevimento   dell'istanza  gia'  istruita  dal  Centro  di
          assistenza  agricola (CAA); decorso tale termine la domanda
          si  intende  accolta.  A  tale  fine  i  CAA  rilasciano ai
          soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione
          della   data   di   inoltro   dell'istanza   alla  pubblica
          amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu'
          brevi  previsti  per i singoli procedimenti, nonche' quanto
          disposto  dal decreto del Ministro delle politiche agricole
          e forestali in data 18 dicembre 2002.
              7.  I  soggetti  che  esercitano attivita' agricola che
          abbiano  ottenuto  la  concessione  di  aiuti, contributi e
          agevolazioni   ai   sensi   della   normativa  comunitaria,
          nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria
          attivita'  da parte della pubblica amministrazione, qualora
          inoltrino  nuove  istanze possono rendere una dichiarazione
          sostitutiva  di atto notorio attestante che le informazioni
          contenute   nel   fascicolo   aziendale  non  hanno  subito
          variazioni.
              8.  I  soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a),
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre
          1999,  n.  503,  nei rapporti con i soggetti che esercitano
          l'attivita'  agricola  hanno  l'obbligo  di avvalersi delle
          informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica
          amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici
          economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via
          telematica,  utilizzando  i  servizi di certificazione ed i
          servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
              9.    Al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti
          amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole,
          fatti  salvi  i  compiti  di  indirizzo  e monitoraggio del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi
          dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti all'AGEA
          i  compiti  di  coordinamento e di gestione per l'esercizio
          delle  funzioni  di  cui  all'art.  15 della legge 4 giugno
          1984, n. 194.
              10.  L'AGEA  subentra,  dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto  legislativo,  in  tutti  i rapporti
          attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale
          fine   sono   trasferite   all'AGEA   le  relative  risorse
          finanziarie, umane e strumentali.
              10-bis.  L'AGEA,  nell'ambito delle ordinarie dotazioni
          di  bilancio,  costituisce  una  societa'  a capitale misto
          pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria
          nel  limite  massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito
          delle  predette  dotazioni di bilancio, alla quale affidare
          la  gestione  e  lo  sviluppo del SIAN. La scelta del socio
          privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad
          evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  157, e successive modificazioni. Dall'attuazione
          del  presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello Stato.
              11.  Il  comma  3  dell'art. 30 del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
              «3.  Con riferimento ai prodotti elencati nell'allegato
          I  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, negli
          allegati  I  e  II  del  regolamento (CEE) n. 2081/1992 del
          14 luglio   1992,   del   Consiglio,  come  modificato  dal
          regolamento   (CE)  n.  692/2003  dell'8 aprile  2003,  del
          Consiglio,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
          diritto    comunitario,   anche   ai   fini   dell'uniforme
          classificazione  merceologica, con regolamento del Ministro
          delle  politiche  agricole e forestali sono disciplinate le
          modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.».
              12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole
          e  rimorchi  effettuata  sui  mezzi  propri  dalle  imprese
          agricole    e    da   quelle   che   svolgono   l'attivita'
          agromeccanica,  di cui all'art. 5 provviste di officina non
          e'  soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio
          1992, n. 122.
              13.  La  legge  8 agosto  1991,  n. 264, non si applica
          all'attivita'  di  consulenza per la circolazione dei mezzi
          di   trasporto  relativa  alle  macchine  agricole  di  cui
          all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni
          professionali  agricole  e  da  quelle  delle  imprese  che
          esercitano  l'attivita'  agromeccanica,  di cui all'art. 5,
          maggiormente rappresentative a livello nazionale.
              13-bis.  I  depositi  di prodotti petroliferi impiegati
          nell'esercizio  delle  attivita'  di  cui all'art. 2135 del
          codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole,
          ancorche'  attrezzati  come  impianti  per  il rifornimento
          delle  macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio
          delle  attivita',  di  cui  all'art. 5, ubicati all'interno
          delle   imprese  agromeccaniche,  non  sono  soggetti  alle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo 11 febbraio
          1998, n. 32.
              13-ter.  Ai  depositi  di  cui al comma 13-bis, qualora
          abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi,
          continuano  ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
          ministeriale   27 marzo  1985  del  Ministro  dell'interno,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 98 del 26 aprile
          1985,  e  al decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990.
              13-quater.  L'attivita'  esercitata  dagli imprenditori
          agricoli  di cui all'art. 2135 del codice civile, di cura e
          sviluppo   del   ciclo   biologico  di  organismi  vegetali
          destinati  esclusivamente  alla produzione di biomasse, con
          cicli  colturali non superiori al quinquennio e reversibili
          al   termine   di  tali  cicli,  su  terreni  non  boscati,
          costituiscono  coltivazione  del  fondo ai sensi del citato
          art.  2135  del  codice  civile  e  non  e'  soggetta  alle
          disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi
          vegetali  non  sono considerati colture permanenti ai sensi
          della normativa comunitaria.
              13-quinquies.  I  rapporti  di  lavoro  instaurati  dai
          soggetti  che  svolgono  le attivita', di cui al precedente
          art.  5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto
          legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».