Art. 5.
Destinazione delle produzioni ritirate dai mercati e disposizioni per
          il potenziamento del Corpo forestale dello Stato
  1.  L'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento (CEE) n.
3149/1992  della  Commissione,  del  29 ottobre  1992,  e  successive
modificazioni,   e'   autorizzata  a  realizzare,  nell'ambito  delle
ordinarie  dotazioni  di  bilancio destinate allo scopo, programmi di
fornitura di prodotti agricoli, per finalita' di utilita' sociale, ai
cittadini  indigenti  ed  a organizzazioni senza fini di lucro aventi
finalita'  assistenziali, attraverso l'utilizzazione delle produzioni
ritirate dal mercato.
((  2.  Al  comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n.
122,   introdotto   dall'articolo   1,  comma  1,  del  decreto-legge
28 febbraio  2005,  n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2005, n. 71, )) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«,  con  possibilita' di destinare le produzioni ritirate a finalita'
di utilita' sociale.».
  3.  All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e  successive  modificazioni,  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti
periodi:    «Le    predette   istituzioni   pubbliche,   nonche'   le
organizzazioni  senza  fini  di  lucro aventi finalita' assistenziali
possono  altresi'  acquistare  direttamente  dall'AGEA  le produzioni
agricole  disponibili  allo  stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA e'
autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni
per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette.».
  4.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi, il Corpo forestale
dello  Stato  ed  il  Comando carabinieri politiche agricole vigilano
sull'attuazione del presente articolo.
((  4-bis.  In  funzione di quanto previsto dal comma 4, e per meglio
ottemperare  a  quanto  disposto  per il Corpo forestale dello Stato,
agli  articoli 4,  comma  4-ter,  e  32,  comma  7-bis,  del  decreto
legislativo  12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni, dopo
le  parole:  «della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le
seguenti:   «ovvero   per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento  di  servizi  di  polizia;  di  soccorso pubblico o
durante  i  controffi  nei  settori  agroalimentare e forestale,». Al
relativo  onere, valutato in euro 290.000 a decorrere dall'anno 2006,
si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa  di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n.  228, per le fmalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo
decreto legislativo.
  4-ter.  Ai fini del migliore svolgimento a livello territoriale dei
compiti   affidati  al  Corpo  forestale  dello  Stato  dal  presente
articolo,  all'articolo  3, comma 2-quater del decreto-legge 31 marzo
2005,  n.  45,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 maggio
2005,  n.  89, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore, per l'anno 2006, si
prescinde  dal  requisito dell'anzianita' di effettivo servizio nella
qualifica  di  cui  all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
3 aprile  2001,  n. 155, a condizione che il personale promosso abbia
compiuto  venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera
direttiva.». ))
          Riferimenti normativi:
              -  Il regolamento (CEE) n. 3149/1992 della Commissione,
          del  29 ottobre  1992, recante modalita' d'esecuzione delle
          forniture  di  derrate  alimentari provenienti dalle scorte
          d'intervento  a  favore degli indigenti nella Comunita', e'
          pubblicato nella GUCE serie L 313 del 30 ottobre 1992.
              -  Si  riporta  il  comma 7-bis dell'art. 5 della legge
          27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e
          integrative   alla  normativa  che  disciplina  il  settore
          agricolo  e  forestale»,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «7-bis.  Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
          al  comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
          all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
          32,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104,  puo'  operare, anche attraverso specifiche
          convenzioni  con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
          (AGEA),   interventi  a  sostegno  di  produzioni  agricole
          colpite  da  crisi  di  mercato,  anche  in aree diverse da
          quelle  di  cui  al  comma  7,  purche'  classificate  come
          svantaggiate,  con  possibilita' di destinare le produzioni
          ritirate a finalita' di utilita' sociale.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 4 dell'art. 59 della
          legge  23 dicembre  1999, n. 488, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato.  (Legge  finanziaria  2000)»,  come modificato dalla
          presente legge:
              «4.   Per  garantire  la  promozione  della  produzione
          agricola  biologica e di qualita', le istituzioni pubbliche
          che  gestiscono  mense scolastiche ed ospedaliere prevedono
          nelle   diete   giornaliere   l'utilizzazione  di  prodotti
          biologici,  tipici  e  tradizionali  nonche'  di  quelli  a
          denominazione  protetta,  tenendo conto delle linee guida e
          delle  altre  raccomandazioni dell'Istituto nazionale della
          nutrizione.  Gli  appalti pubblici di servizi relativi alla
          ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
          sensi  dell'art.  23,  comma  1,  lettera  b),  del decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,  attribuendo  valore preminente all'elemento
          relativo  alla  qualita'  dei prodotti agricoli offerti. Le
          predette  istituzioni  pubbliche, nonche' le organizzazioni
          senza  fini di lucro aventi finalita' assistenziali possono
          altresi'  acquistare  direttamente  dall'AGEA le produzioni
          agricole  disponibili  allo  stesso prezzo di acquisizione.
          L'AGEA  e' autorizzata a stipulare contratti diretti con le
          predette  istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli
          alle condizioni suddette.».
              - Si riporta il testo del comma 4-ter dell'art. 4 e del
          comma  7-bis dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio
          1995,  n.  201, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge
          6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere
          del  personale  non  direttivo  e  non  dirigente del Corpo
          forestale  dello  Stato,  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «4-ter.  Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a
          frequentare  il  primo  di  corso  di  formazione  utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti,  degli  appartenenti  alle Forze polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite  o  lesioni  riportate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia;  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 1  e  non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
              «7-bis.  Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le
          modalita' da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          possono   essere  inoltre  nominati  allievi  operatori  ed
          ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il
          coniuge  ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora
          unici  superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          ovvero   per   effetto   di   ferite   o  lesioni  riprtate
          nell'espletamento   di  servizi  di  polizia;  di  soccorso
          pubblico o durante i controlli nei settori agroalimentare e
          forestale,  i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
          possesso  dei  requisiti  previsti  dal  comma 1  e  non si
          trovino nelle condizioni di cui al comma 2.».
              -  Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 3
          del  decreto-legge  31 marzo  2005,  n. 45, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 31 maggio 2005, n. 89, recante
          «Disposizioni      urgenti     per     la     funzionalita'
          dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza, delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come
          modificato dalla presente legge:
              «2-quater.  Le  promozioni  e le nomine di cui al comma
          2-bis hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per la
          promozione  alla  qualifica  di  dirigente  superiore,  per
          l'anno  2006, si prescinde dal requisito dell'anzianita' di
          effettivo servizio nella qualfica di cui all'art. 10, comma
          1,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2001,  n.  155, a
          condizione   che   il  personale  promosso  abbia  compiuto
          venticinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  carriera
          direttiva.».