Art. 5-bis.
Proroga  dei  compiti  dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto
                             alimentare
((  1.  In  considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare  del  1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia
ha  aderito  con  legge  29 dicembre  2000,  n.  413, decisa ai sensi
dell'articolo  XXV  della  Convenzione medesima, e' differito fino al
31 dicembre  2003  l'incarico  all'AGEA  di  cui all'articolo 3 della
citata legge n. 413 del 2000.
  2.  Per  l'attuazione  del  comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1
milioni di euro per l'anno 2005.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  18,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  si  provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai flni del
bilancio  triennale  2005- 2007, nell'ambito dell'unita' previsionale
di  base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          29 dicembre   2000,   n.   413,   recante  «Adesione  della
          Repubblica  italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare
          del  1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e
          sua esecuzione»:
              «Art.  3.  -  1.  In  attuazione del programma di aiuto
          alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
          sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
          e'  incaricata  di  provvedere  alla fornitura a tali Paesi
          della   quota   di   partecipazione  italiana,  secondo  le
          indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
          beneficiari  e  con  le  modalita'  di  cui  all'art. 4 del
          decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».