Art. 5-bis. Proroga dei compiti dell'AGEA relativi alla Convenzione sull'aiuto alimentare (( 1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, fatta a Londra il 13 aprile 1999, cui l'Italia ha aderito con legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 31 dicembre 2003 l'incarico all'AGEA di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000. 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 18,1 milioni di euro per l'anno 2005. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 18,1 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai flni del bilancio triennale 2005- 2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, recante «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione»: «Art. 3. - 1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».