Art. 6.
                     Ente irriguo Umbro-Toscano
  1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n.
441,  e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di quattro
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di cinque anni».
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  38.734  euro per l'anno 2005 ed a 232.406 euro per l'anno 2006, si
provvede,   per   l'anno   2005,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  36 del decreto
legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  del  medesimo decreto legislativo e, per
l'anno  2006, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per
il  medesimo  anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte  corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 5 del
          decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381,  convertito, con
          modificazioni,   dalla  legge  21 dicembre  2001,  n.  441,
          recante  «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le
          erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),  l'anagrafe  bovina  e
          l'Ente   irriguo   umbro-toscano»,  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  5. - 1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
          18 ottobre  1961,  n.  1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
          decreto-legge  6 novembre  1991,  n.  352,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  1991, n. 411, e'
          prorogato di cinque anni.».