Art. 7.
Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento  tra  il Governo
italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
                            l'agricoltura
  1.  Il  Comitato  nazionale  italiano  per  il  collegamento tra il
Governo   italiano   e   l'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'alimentazione   e  l'agricoltura  di  cui  al  decreto  legislativo
7 maggio  1948,  n.  1182,  e'  autorizzato  ad  utilizzare  i  fondi
disponibili  per  le  attivita'  connesse  alle  celebrazioni del 60°
anniversario  della  fondazione  della  F.A.O.  A  tali  fondi non si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 1, comma 57, della
legge   30 dicembre   2004,   n.   311.   Conseguentemente,   per  la
compensazione  degli  effetti  finanziari che ne derivano, per l'anno
2005, la dotazione del fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro 2.276.000.
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, reca
          «Costituzione   del  Comitato  nazionale  italiano  per  il
          collegamento  tra  il  Governo italiano e la Organizzazione
          delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura».
              -  Si  trascrive  il  testo del comma 27 e del comma 57
          dell'art.  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»:
              «27.  Le  spese in conto capitale degli enti locali che
          eccedono  il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
          possono  essere  anticipate  a  carico di un apposito fondo
          istituito  presso la gestione separata della Cassa depositi
          e  prestiti Spa. Il fondo e' dotato per l'anno 2005 di euro
          250  milioni.  Le  anticipazioni  sono  estinte  dagli enti
          locali  entro  il  31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
          determinati  e  liquidati  sulla base di quanto previsto ai
          commi  2,  3  e  4  dell'art.  6  del  decreto ministeriale
          5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  288  del  12 dicembre  2003,  valutati in 10
          milioni  di  euro,  sono  a carico del bilancio statale. Le
          anticipazioni  sono  corrisposte  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  Spa  direttamente ai soggetti beneficiari secondo
          indicazioni    e    priorita'    fissate    dal    Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE).
          Gli  enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
          prestiti  Spa,  entro  il  30 aprile  2005,  le  spese  che
          presentano  le  predette  caratteristiche  e,  ove  ad esse
          connessi,  i  progetti  a  cui  si  riferiscono, nonche' le
          scadenze   di   pagamento  e  le  coordinate  dei  soggetti
          beneficiari.
              "57.  Per  il  triennio  2005-2007,  gli  enti indicati
          nell'elenco 1  allegato  alla  presente legge, ad eccezione
          degli  enti  di  previdenza  di  cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509, e successive modificazioni, e al
          decreto  legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
          modificazioni,  delle  altre  associazioni  e fondazioni di
          diritto  privato e degli enti del sistema camerale, possono
          incrementare  per  l'anno  2005  le proprie spese, al netto
          delle   spese   di   personale,  in  misura  non  superiore
          all'ammontare  delle  spese dell'anno 2003 incrementato del
          4,5  per  cento.  Per  gli  anni  2006 e 2007 si applica la
          percentuale   di   incremento   del   2   per   cento  alle
          corrispondenti  spese determinate per l'anno precedente con
          i  criteri  stabiliti  dal  presente comma. Per le spese di
          personale  si  applica  la specifica disciplina di settore.
          Alle regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53,
          agli  enti del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi
          da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'art. 3, commi
          1  e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
          disciplina ivi prevista.".