Art. 8.
Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche
  1. I  maggiori  compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle
amministrizioni  preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza
di  cui  all'articolo  2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono
svolti   con   le  risorse  umane  e  strumentali  gia'  assegnate  a
legislazione vigente alle predette amministrazioni.