Art. 8. Modalita' di svolgimento dei compiti delle amministrazioni pubbliche 1. I maggiori compiti attribuiti all'AGEA dall'articolo 3 ed alle amministrizioni preposte ai controlli ed alle attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 5, comma 4, vengono svolti con le risorse umane e strumentali gia' assegnate a legislazione vigente alle predette amministrazioni.