Art. 9.
                        Riferimento temporale
  1.   A  ciascuna  trasmissione  e'  apposto  un  unico  riferimento
temporale, secondo le modalita' indicate nell'allegato.
  2.  Il  riferimento  temporale  puo'  essere generato con qualsiasi
sistema  che  garantisca  stabilmente  uno scarto non superiore ad un
minuto  secondo  rispetto  alla  scala di tempo universale coordinato
(UTC),  determinata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della legge
11 agosto 1991, n. 273.