Art. 9. Riferimento temporale 1. A ciascuna trasmissione e' apposto un unico riferimento temporale, secondo le modalita' indicate nell'allegato. 2. Il riferimento temporale puo' essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di tempo universale coordinato (UTC), determinata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273.