Art. 2.
                        (Camera dei deputati)
   1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.  56.  -  La  Camera  dei  deputati  e'  eletta  a  suffragio
universale e diretto.
   La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati
elettivi,  diciotto  dei  quali eletti nella circoscrizione Estero, e
dai deputati a vita di cui all'articolo 59.
   Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'.
   La  ripartizione  dei  seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero  dei  seggi  assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo  censimento generale della popolazione, per cinquecento e
distribuendo   i  seggi  in  proporzione  alla  popolazione  di  ogni
circoscrizione,  sulla  base  dei  quozienti  interi  e dei piu' alti
resti".