Art. 2. (Camera dei deputati) 1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".