Art. 22. (Elezione del Presidente della Repubblica) 1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresi' un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti".