Art. 22.
             (Elezione del Presidente della Repubblica)
   1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art.   83.   -   Il   Presidente   della   Repubblica  e'  eletto
dall'Assemblea  della  Repubblica,  presieduta  dal  Presidente della
Camera  dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti  delle  Giunte  delle Regioni e delle Province autonome di
Trento   e   di  Bolzano  e  dai  delegati  eletti  dal  Consiglio  o
dall'Assemblea  regionale.  Ciascun  Consiglio  o Assemblea regionale
elegge  due  delegati.  Per  il  Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun
Consiglio  provinciale  elegge  un  delegato. La Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste  ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale
elegge  altresi'  un  numero  ulteriore  di delegati in ragione di un
delegato  per  ogni  milione di abitanti nella Regione. L'elezione di
tutti  i  delegati  avviene  in  modo  che sia assicurata comunque la
rappresentanza delle minoranze.
   Il  Presidente  della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con
la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  l'Assemblea  della
Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei
tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la
maggioranza assoluta dei componenti".