Art. 25.
                      (Supplenza del Presidente
                          della Repubblica)
   1.   All'articolo   86  della  Costituzione,  il  primo  comma  e'
sostituito dal seguente:
   "Le  funzioni  del  Presidente  della Repubblica, in ogni caso che
egli  non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato
federale della Repubblica".
   2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole:
"se  le  Camere  sono  sciolte  o  manca  meno  di tre mesi alla loro
cessazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "se  la  Camera  dei
deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".