Art. 25. (Supplenza del Presidente della Repubblica) 1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica". 2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".