Art. 26.
             (Funzioni del Presidente della Repubblica)
   1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato,
rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita'
federale della Repubblica.
   Puo' inviare messaggi alle Camere.
   Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori
e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
   Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
   Indice   il   referendum   popolare   nei   casi   previsti  dalla
Costituzione.
   Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e,
sentiti  i  Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita'
indipendenti  e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
   Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica  i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
   Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa  costituito  secondo  la  legge,  dichiara  lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
   Presiede  il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il
Vice  Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo'
concedere grazia e commutare le pene.
   Conferisce le onorificenze della Repubblica.
   Autorizza  la  dichiarazione del Primo ministro al Senato federale
della  Repubblica,  ai  fini  di cui all' articolo 70, commi quarto e
quinto,   dopo  averne  verificato  la  sussistenza  dei  presupposti
costituzionali".