Art. 27.
              (Scioglimento della Camera dei deputati)
   1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
   "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
   a)  su  richiesta  del  Primo ministro, che ne assume la esclusiva
responsabilita';
   b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente
accertato secondo le modalita' fissate dalla legge;
   c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
   d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
   Il   Presidente   della   Repubblica   non  emana  il  decreto  di
scioglimento  nei  casi  di  cui  alle  lettere a), b) e c) del primo
comma,  qualora  alla  Camera  dei  deputati,  entro  i  venti giorni
successivi,  venga  presentata  e approvata con votazione per appello
nominale  dai  deputati  appartenenti alla maggioranza espressa dalle
elezioni  in  numero  non  inferiore  alla maggioranza dei componenti
della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare
nell'attuazione  del  programma e si designi un nuovo Primo ministro.
In  tale  caso,  il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo
ministro designato".