Art. 27. (Scioglimento della Camera dei deputati) 1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilita'; b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalita' fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato".